La mancata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario si corregge con il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 11125 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di una domanda autonoma. Il rimedio è invece il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. Il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale, ottenendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito.
Nella sentenza di legittimità la Corte aveva condannato il controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nonostante il difensore di quest’ultimo avesse formulato espressa richiesta di distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il difensore, rilevata l’omissione, ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale. La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il presupposto della dichiarazione di antistatarietà e qualificando come mero errore materiale la mancata distrazione.
La Corte ha chiarito che, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio per l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione non può essere l’impugnazione, giacché la richiesta del difensore non costituisce una domanda autonoma. Il procedimento di correzione dell’errore materiale, oltre a essere coerente con il richiamo operato dall’art. 93, comma 2, c.p.c., garantisce il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo. Tale rimedio è applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., come affermato da Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082.
Quanto al contraddittorio, il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario: il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso, senza che possa distinguersi una proposizione “in proprio” dell’istanza da una proposizione in rappresentanza della parte. In tal senso la Corte ha richiamato Cass. 31 maggio 2023, n. 15302.
Essendo il procedimento privo di natura contenziosa, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di correzione, in conformità a Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432. La Corte ha pertanto disposto l’integrazione del dispositivo dell’ordinanza corretta con l’aggiunta della clausola di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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