Sospensione per questione di costituzionalità e inerzia delle parti: estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 8 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, quando il provvedimento di sospensione non fissi l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ.. Il mancato rispetto di tale termine, così come dei più ampi termini eventualmente indicati nel provvedimento di sospensione, integra l’inerzia rilevante ai fini dell’estinzione del processo ex art. 111, commi 3 e 4, c.g.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 188 c.g.c.. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso con cui la ricorrente, quale vedova, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire sulla pensione di riversibilità, liquidata dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995, l’indennità integrativa speciale in misura intera secondo le modalità dell’art. 15, comma quinto, legge n. 724/1994. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto.
Dopo il decesso della ricorrente, l’erede ha riassunto il giudizio e ha proposto appello avanti la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello. L’appellante ha invocato la giurisprudenza contabile favorevole; l’INPDAP ha chiesto la conferma della sentenza gravata. Sopravvenuta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 774, legge n. 296/2006, la Sezione ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’art. 297 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis perché vigente prima dell’entrata in vigore del c.g.c. La norma prevede che, se il provvedimento di sospensione non fissa l’udienza di prosecuzione, le parti debbano chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
Nel caso esaminato, dopo la sospensione disposta in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, la Sezione ha comunicato alle parti l’avvenuto deposito della sentenza n. 74/2008 della Corte costituzionale, informandole ai fini dell’eventuale prosecuzione della controversia. Nessuna delle parti ha però rispettato il termine trimestrale, né i più ampi termini indicati nell’ordinanza di sospensione.
La Corte rileva che la completa inerzia delle parti si è protratta sino alla data dell’udienza. A fronte di tale inattività, richiama l’art. 111, terzo comma, c.g.c., che prevede l’estinzione del processo se per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione dell’udienza o non sia stato compiuto alcun altro atto di procedura.
Integrate le condizioni di legge, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio d’appello ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, c.g.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in forza dell’art. 188 c.g.c.. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., restando assorbita ogni ulteriore questione.
Nota della Redazione
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