Accertamento sintetico e prova contraria del contribuente: non basta il semplice transito (Cass. civ. Sez. V n. 10093 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi determinato in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, quali circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con quei redditi. Non è sufficiente provare il semplice transito della disponibilità economica, ma non è nemmeno richiesta la prova che la spesa per incremento patrimoniale sia stata in concreto sostenuta con i redditi esenti o già assoggettati a ritenuta. È pertanto conforme a diritto la censura che investe la decisione del giudice di merito là dove questi pretenda dal contribuente una dimostrazione rigorosa dell’impiego delle somme.
Il Fatto
Il contribuente impugna un avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007, contestando gli incrementi patrimoniali ricostruiti dall’ufficio. La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, riconosce la fondatezza delle ragioni difensive per un incremento di 200.000,00 euro, qualificato come giro di titoli già nella disponibilità del contribuente, mentre ritiene non contestati gli ulteriori incrementi per complessivi 197.600,00 euro.
Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ. e del d.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dal principio già affermato in tema di distribuzione dell’onere della prova nel metodo sintetico. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Sezione V ribadisce che, quando l’ufficio determina il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria prevista dall’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 ha un perimetro più ampio di quello che il giudice di merito le aveva riconosciuto.
La disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, non si limita a consentire la dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Essa abbraccia anche l’entità di quei redditi e la durata del loro possesso: elementi che, sul piano probatorio, valgono come circostanze sintomatiche della riferibilità della spesa contestata proprio a quei cespiti.
Da qui la precisazione del confine dell’onere probatorio. Non basta al contribuente allegare il semplice transito della disponibilità economica, perché una dimostrazione così labile non collega la spesa al reddito dichiarato come esente. Al tempo stesso, però, non si può pretendere la prova rigorosa che l’incremento patrimoniale sia stato materialmente finanziato con quei redditi: una richiesta del genere svuoterebbe la prova contraria ammessa dalla norma.
La Commissione tributaria regionale, pur avendo dato atto che la documentazione prodotta concerneva la disponibilità di ingenti fondi bancari, ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato in modo rigoroso l’impiego delle somme per le spese contestate. Questa affermazione, osserva la Corte, non è conforme ai principi di diritto richiamati e giustifica la censura articolata con l’unico motivo.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione conferma, sul piano sostanziale, che il riparto dell’onere della prova nel metodo sintetico va letto secondo la lettera della norma e non secondo un criterio di rigore probatorio non previsto dal legislatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.