Accertamento sintetico: prova della durata del possesso delle disponibilità (Cass. civ. Sez. V n. 18030 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il maggior reddito desunto da una spesa sostenuta si fonda su una presunzione secondo cui il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti che concorrono a formarlo. Ai fini del superamento della presunzione, il contribuente non può limitarsi a dimostrare una generica disponibilità finanziaria pregressa, ma deve fornire prova documentale della entità e della durata del possesso di tali somme, così da collegarle alle spese contestate. La modifica apportata dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 opera, per espressa norma di diritto transitorio, solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, con effetto dal periodo d’imposta 2009.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate procedeva alla determinazione sintetica di un maggior reddito complessivo netto del contribuente, emettendo nel 2013 due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008. A fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2003, l’Ufficio contestava l’effettuazione di spese ingiustificate: l’acquisto di un immobile con atto registrato nel 2009, canoni di locazione, l’acquisto e il possesso di autovetture e la stipula nel 2008 di un contratto di locazione.
Il contribuente impugnava gli atti e la CTP di Catania accoglieva i ricorsi, ritenendo adeguate le giustificazioni fondate sulla percezione di una somma nel 2005 e su bonifici bancari. La CTR della Sicilia, riuniti gli appelli dell’Ufficio, li rigettava valorizzando le somme ricevute dal contribuente nel 2005 e i redditi di cassa integrazione e mobilità, ritenendo che l’immobile acquistato fosse in parte già di sua proprietà. L’Agenzia proponeva così ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre il contribuente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010. Secondo l’Ufficio, la prova necessaria a superare la presunzione di maggior reddito non si esaurisce nella dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa, dovendo il contribuente provare anche il collegamento tra quella disponibilità e la spesa per incrementi patrimoniali.
Il motivo è ritenuto fondato. La Corte rileva che, dalla stessa ricostruzione dei giudici di merito, il contribuente ha provato il possesso di disponibilità economiche rispetto agli esborsi contestati, senza però allegare né provare che proprio quelle somme siano state impiegate per le spese recuperate a tassazione, né che fossero redditi esenti o già assoggettati a ritenuta. Nulla è stato dedotto o provato riguardo alla durata di tale possesso.
Richiamando la Sez. 5, sentenza n. 10310 del 16.04.2024, rv. 670842-01, la Corte ribadisce che nell’accertamento sintetico la rettifica si fonda su un procedimento logico a ritroso, secondo cui il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La presunzione di maggiore capacità contributiva deriva dall’esborso e non dalla titolarità del nuovo bene.
Quanto all’onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha seguito un percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria: dall’iniziale richiesta di dimostrare l’utilizzo delle risorse non reddituali per l’acquisizione degli incrementi contestati, alla tesi che reputava sufficiente la sola disponibilità, fino all’orientamento mediano. Quest’ultimo, pur non pretendendo la prova dell’utilizzo effettivo delle ulteriori entrate per coprire le spese, richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche della riferibilità delle somme. In tal senso va letto il riferimento, contenuto nell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova mediante idonea documentazione della entità e della durata del possesso.
La sentenza impugnata ha omesso di vagliare l’idoneità della documentazione esibita, in gran parte bonifici risalenti al 2005, a dimostrare la durata del possesso fino agli esborsi del 2007 e 2008, in una situazione incontestata di disoccupazione dal 2003. La Corte rileva inoltre un ulteriore errore di diritto: l’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 opera, per espressa norma di diritto transitorio, solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto all’entrata in vigore del decreto, con effetto dal periodo d’imposta 2009. Per l’incremento patrimoniale del 2009 doveva quindi applicarsi l’art. 38 nella versione anteriore, con presunzione di spesa effettuata con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno e nei quattro precedenti.
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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