Notifica con posta privata di atti impositivi locali e definitivezza del credito (Cass. civ. Sez. V n. 10729 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notifica degli avvisi di accertamento relativi a tributi locali eseguita direttamente dall’ente impositore tramite operatore postale privato è legittima e non richiede l’invio della raccomandata prevista dall’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., che presuppone la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. In tema di notifica diretta a mezzo posta, la consegna del plico al domicilio del destinatario è sufficiente al perfezionamento, senza ulteriori adempimenti dell’agente postale, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento rende irretrattabile il credito e ogni questione connessa ai vizi degli atti prodromici.

Il Fatto

Un contribuente impugnava l’intimazione di pagamento con cui il Comune di Benevento richiedeva la Tarsu per gli anni 2007 e 2008, importi già oggetto di due cartelle di pagamento e di due precedenti avvisi di accertamento. La pretesa traeva origine da avvisi notificati, a mezzo di operatore postale privato, rispettivamente nel novembre 2012 e nel dicembre 2013.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, ritenendo tempestive le notifiche e non necessaria la raccomandata al destinatario in caso di consegna al portiere. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo la nullità delle notifiche e l’inidoneità del servizio postale privato a notificare atti tributari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa decisiva sul piano processuale: la contestazione concerneva gli avvisi di accertamento, atti prodromici rispetto alle cartelle di pagamento, che non risultavano impugnate. Già tale circostanza rendeva il ricorso infondato, poiché dalla mancata impugnazione delle cartelle deriva l’irretrattabilità del credito e di ogni questione connessa ai vizi posti a monte delle notifiche.

Nel merito, il motivo è respinto perché fondato su disposizioni non applicabili. La notifica degli avvisi era avvenuta tramite posta privata, sicché non operano né l’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. né l’art. 7, sesto comma, legge n. 890/1982, che impongono la raccomandata quando la consegna non sia personale. L’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 consente agli enti locali di notificare gli avvisi anche a mezzo posta con raccomandata, e l’art. 14, primo comma, legge n. 890/1982 richiama le modalità delle singole leggi di imposta.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di notificazione diretta dell’atto impositivo, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle relative alla notifica dell’ufficiale giudiziario, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. Anche in caso di consegna al portiere, la notifica si considera avvenuta alla data sottoscritta sull’avviso di ricevimento, senza necessità di raccomandata, come affermato da Cass., Sez. V, n. 8293 del 2018 e Cass., Sez. V, n. 946 del 2020.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 8416 del 2019: le notifiche di atti amministrativi e tributari effettuate tramite agenzie private sono legittime dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo gli atti giudiziari e le violazioni del codice della strada. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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