Cram down tributario e neutralizzazione del voto contrario dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. I n. 22415 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 180, comma 4, ultima parte, legge fall., nell’ipotesi di cram down tributario e previdenziale, non consente di neutralizzare il voto contrario espresso dall’amministrazione finanziaria o dagli enti previdenziali. Il suo voto va conteggiato nel quorum, costitutivo e deliberativo, cosicché l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze. Il giudice non converte il voto negativo in voto positivo: verificata la decisività della mancata adesione, sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella del creditore dissenziente. Le censure di contrasto con l’art. 11 della direttiva (UE) 2019/1023 sono inammissibili quando prospettano sole situazioni ipotetiche, non allegate né verificate nel caso concreto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 25.5.2022, ha rigettato il reclamo proposto dall’INPS avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna aveva omologato il concordato preventivo di una società, respingendo le opposizioni dell’ente previdenziale e dell’Agenzia delle Entrate.
In sede di adunanza dei creditori non erano state raggiunte le maggioranze richieste dall’art. 177 legge fall., per il voto contrario dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale aveva omologato applicando il cram down, convertendo il voto contrario in voto positivo, e la Corte d’Appello aveva confermato. L’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso affetto da infondatezza e inammissibilità. L’interpretazione invocata dall’ente previdenziale, volta a neutralizzare il voto contrario dell’amministrazione escludendolo dal computo, si pone in contrasto con il tenore testuale dell’art. 180, comma 4, ultima parte, legge fall.
L’espressione “anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 legge fall.” è inequivocabile. Il riferimento all’adesione determinante implica che il voto dell’amministrazione sia conteggiato nel quorum deliberativo, oltre che costitutivo, e non certo neutralizzato.
Anche l’art. 177, comma 1, legge fall., che richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove previste più classi, nel maggior numero di classi, presuppone che la maggioranza sia calcolata conteggiando tutti i crediti ammessi al voto. Il meccanismo della neutralizzazione non trova quindi fondamento normativo.
La Corte precisa però che è improprio discorrere di conversione del voto negativo in voto positivo. Il giudice non converte il voto: accertato che la mancata adesione era decisiva, svolge la valutazione di convenienza in sostituzione del creditore dissenziente. Il voto negativo che sarebbe stato determinante non rileva più, sostituendosi il giudice alla valutazione riservata all’amministrazione.
Inammissibili e infondate sono anche le censure di contrasto con l’art. 11 della direttiva (UE) 2019/1023. Esse si fondano su situazioni del tutto ipotetiche, che il ricorrente non allega essersi verificate nel caso di specie. L’INPS si è limitato a dare atto che entrambi gli enti pubblici sono stati inseriti in apposite classi e hanno votato contro, senza precisare il voto espresso dalle altre classi. Il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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