Riparto di competenza tra giudice del rinvio e legittimazione curatela fallimento holding (Cass. civ. Sez. I n. 33627 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio non viola l’art. 384 cod. proc. civ. quando, dopo la cassazione con rinvio, procede all’accertamento dei fatti già acquisiti agli atti, se la sentenza di annullamento non ha ritenuto accertata la sussistenza di una supersocietà di fatto ma ha soltanto censurato l’astratta e superficiale lettura della massima di legittimità. Ove l’esistenza del sodalizio occulto non sia stata affermata dalla Cassazione, il giudice di merito può escluderla, con valutazione riservata e insindacabile se non per vizio di motivazione. La curatela fallimentare è soggetto legittimato a domandare il fallimento autonomo — e non per estensione — della holding di fatto, se ha prospettato sin dall’origine una ragione di credito da direzione e coordinamento illeciti ex art. 2497 cod. civ. Non potendo il giudice d’appello dichiarare direttamente il fallimento, in forza del principio di riserva dell’art. 22 legge fall., deve rimettere gli atti al tribunale per la declaratoria.
Il Fatto
Il tribunale aveva dichiarato il fallimento per estensione di taluni soci di una pretesa supersocietà di fatto composta insieme a una società di capitali già fallita. La corte d’appello, in sede di reclamo, aveva revocato i fallimenti, escludendo l’affectio societatis in radice ogni volta che la società apparentemente titolare dell’impresa venga abusata a danno dei propri creditori.
La Cassazione, con la precedente ordinanza n. 74/2024, aveva censurato quel ragionamento astratto e rinviato per un esame concreto delle circostanze. Il giudice del rinvio, dopo analitica disamina, ha nuovamente revocato i fallimenti, ravvisando al più una holding di fatto a base familiare, e ha escluso la legittimazione della curatela a chiedere il fallimento di tale holding nonché la competenza dell’appello a dichiararlo. La curatela ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono infondati. La Corte chiarisce che nel precedente giudizio di legittimità non era stata affatto ritenuta accertata l’esistenza di una supersocietà di fatto; era stato soltanto enunciato il principio secondo cui l’abuso della società da parte di chi la controlla non esclude di per sé un rapporto societario di fatto, con contestuale rinvio all’esame delle circostanze concrete.
Il giudice del rinvio si è attenuto a tale indicazione e ha compiuto la valutazione di fatto prima mancante, senza introdurre nuovi elementi. La Corte richiama sul punto Cass. n. 3150/2024 e Cass. n. 17240/2023, confermando che quel giudizio di merito non è sindacabile in legittimità se non per vizio di motivazione, nella specie neppure dedotto.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La corte d’appello aveva negato la legittimazione della curatela e la competenza dell’appello a dichiarare il fallimento della holding, invocando Cass. n. 10507/2016, Cass. n. 4784/2023 e Cass. n. 36378/2023. La Corte osserva che dall’esame delle conclusioni del ricorso introduttivo, che la curatela ha trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, emerge una domanda autonoma di fallimento della holding, non per estensione.
La curatela, inoltre, aveva prospettato sin dall’istanza iniziale l’azione risarcitoria ex art. 2497 cod. civ., deducendo il danno da direzione e coordinamento illeciti e l’insolvenza riconducibile alla società di fatto. Quanto all’art. 22 legge fall., il richiamo è inconferente: se l’appello non poteva dichiarare direttamente il fallimento, doveva rimettere gli atti al tribunale ove ne avesse ritenuto i presupposti.
Il quinto motivo, sulla statuizione di colpa del curatore, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.