Versamenti bancari del professionista e presunzione dopo la Consulta (Cass. civ. Sez. V n. 21220 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non viene meno per effetto della Corte cost. n. 228/2014. Le operazioni di prelevamento conservano valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre le operazioni di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi. Il professionista è pertanto onerato di provare in modo analitico che i movimenti sono già inclusi nel reddito dichiarato ovvero sono ad essi estranei. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva, senza che ne sia richiesta la qualifica dirigenziale.

Il Fatto

Il contribuente, esercente l’attività di avvocato, impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008. All’esito di indagini bancarie, condotte sia sui versamenti sia sui prelevamenti, l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito imponibile di euro 274.982,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 14.694,00, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo accertato. La Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, rideterminava il reddito in euro 117.011,98, espungendo i prelevamenti in applicazione della Corte cost. n. 228/2014 e i versamenti ritenuti giustificati. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Ufficio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la pronuncia della Consulta avrebbe attitudine a operare, per i lavoratori autonomi, anche sui versamenti, poiché l’inciso relativo ai «compensi» riguarderebbe anche il lato dei versamenti.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito non viene meno all’esito della Corte cost. n. 228/2014: i prelevamenti hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti operano verso tutti i contribuenti. Resta quindi invariata la presunzione con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dal professionista, onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, secondo il richiamo a Cass., Sez. V, n. 29572 del 2018, Cass., Sez. V, n. 38691 del 2021, Cass., Sez. V, n. 22931 del 2018 e Cass., Sez. V, n. 16697 del 2016.

Con il secondo motivo si censurava la ritenuta validità della sottoscrizione dell’avviso da parte di un delegato del Capo dell’Ufficio, prospettando la violazione dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché, in via gradata, l’omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha giudicato infondata la censura: ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale, come affermato da Cass., Sez. V, n. 5177 del 2020. L’esistenza in fatto della delega era stata accertata dal giudice di appello.

La censura di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è stata invece dichiarata inammissibile, per contrasto con il principio della cd. doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. nel testo pro tempore vigente. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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