Impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 5264 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di inammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. non è impugnabile per nullità relativa, ma può essere corretta solo nelle forme dell’errore materiale o della revocazione. La sentenza di merito passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso per cassazione non può essere direttamente censurata con l’impugnazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile la revocazione. Il ricorso che deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. avverso tale ordinanza è inammissibile, con conseguente applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..

Il Fatto

Il proprietario di due unità immobiliari di un fabbricato aveva convenuto in giudizio i proprietari di altre unità dello stesso edificio per sentire accertare l’illegittimità dell’installazione di mobili nei pianerottoli della scala, ordinare la rimozione di una canna fumaria e la redazione di una nuova tabella millesimale. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti alla rimozione dei mobili e similari, uno di essi alla rimozione della canna fumaria e disponendo l’adozione di nuove tabelle millesimali.

Il ricorso per cassazione proposto contro tale sentenza era stato respinto da questa Corte con ordinanza. L’originario convenuto proponeva quindi ricorso per revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto, ma la Corte lo dichiarava inammissibile. Avverso quest’ultima pronuncia veniva proposto il ricorso in esame.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118, primo comma, disp. att., c.p.c., in relazione all’art. 156, secondo comma, c.p.c., per asserita nullità dell’ordinanza per motivazione carente. Il ricorrente sosteneva che la Corte avrebbe dichiarato l’inammissibilità della revocazione senza considerare la sua essenza e senza esaminare gli elementi di fatto acquisiti nei precedenti gradi di giudizio.

La censura è dichiarata inammissibile. Quanto all’ordinanza di questa Corte che ha dichiarato inammissibile la revocazione, la Suprema Corte chiarisce che tale provvedimento può essere impugnato non già per nullità relativa, ma soltanto per correzione di errore materiale o per revocazione. In particolare, l’ordinanza che decide sull’impugnazione per revocazione è soggetta ai motivi di cui all’art. 395, numeri 1, 2, 3 e 6, c.p.c., nei soli casi in cui la Corte abbia deciso la causa nel merito, ipotesi non ricorrente nella specie, atteso che la revocazione era stata dichiarata inammissibile.

Quanto alla sentenza della Corte d’Appello, la Corte osserva che la stessa è passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso per cassazione, sicché non può dichiararsene la nullità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., di una somma in favore della parte controricorrente e della cassa delle ammende, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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