Rimborso IRBA: legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle dogane (Cass. civ. Sez. V n. 3774 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle liti promosse per il rimborso dell’IRBA la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane, e non alla Regione. Il tributo, pur qualificato come tributo regionale proprio derivato, conserva natura sostanzialmente erariale, essendo istituito e regolato da leggi statali che non hanno riconosciuto alcuna autonomia impositiva periferica, con attribuzione del gettito alle Regioni a titolo di mero trasferimento di risorse. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal contribuente nei confronti dell’ente territoriale, che va cassata senza rinvio. Resta fermo che l’IRBA, per la sua incompatibilità con il diritto UE, non è dovuta nemmeno per le annualità anteriori al 2021, non potendo sopravvivere la clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte.

Il Fatto

Una società titolare di impianto di distribuzione di carburante presentava istanza di rimborso dell’IRBA versata per gli anni d’imposta 2019 e 2020, ricevendo il diniego dell’amministrazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello, aderendo alla giurisprudenza di legittimità e disapplicando la norma interna che aveva abrogato il tributo facendo salvi gli effetti delle obbligazioni già insorte, in contrasto con la direttiva UE.

La Regione Campania proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, affidati alla violazione dell’onere della prova a carico del contribuente, alla necessità di comunicare l’istanza anche all’Agenzia delle entrate e alla compatibilità della legge regionale istitutiva con la disciplina unionale. La società contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta d’ufficio, in via preliminare, la questione della legittimazione processuale della Regione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019, secondo cui il giudicato implicito sulla legittimazione non si forma quando la questione non sia stata oggetto di contraddittorio. Nel caso concreto la quaestio iuris era stata sollevata dalla Regione sin dal primo grado e riproposta in appello.

Ricostruita l’evoluzione dell’IRBA, la Corte osserva che il tributo è divenuto esigibile con l’immissione al consumo e dovuto dal concessionario dell’impianto, unico soggetto legittimato all’istanza di rimborso. La qualificazione, pur riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale come tributo regionale proprio derivato, non basta a fondare la legittimazione passiva dell’ente territoriale.

Rileva, in senso decisivo, che il gettito è stato prodotto da una legge dello Stato che non ha lasciato alcuna discrezionalità alle Regioni, le quali hanno svolto solo un ruolo di servizio in assetti definiti dal legislatore statale. Le procedure, le dichiarazioni e i canali telematici sono stati definiti dall’Agenzia delle dogane, rimasta titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva secondo l’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995.

Le Regioni, a differenza dell’Erario, non hanno contezza dei versamenti effettivamente eseguiti, disponendo solo di comunicazioni aggregate sui volumi d’imposta. La loro funzione è ridotta a mera tesoreria. La Corte richiama, per analogia, il principio affermato in tema di addizionale provinciale sulle accise con la sentenza n. 21883 del 2024, che ha riconosciuto la legittimazione esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quanto al merito, resta fermo che l’IRBA è incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE per assenza di una finalità specifica, avendo la legge regionale attribuito all’imposta un fine puramente di bilancio. Ne segue che la clausola di salvezza non può sopravvivere alla radicale espunzione del tributo e l’imposta non è dovuta nemmeno per le annualità anteriori al 2021. Il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva della Regione, con cassazione senza rinvio; le spese di merito sono compensate e nulla è disposto su quelle di legittimità, essendo la società rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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