Accertamento del socio e motivazione per relationem nell’adesione della società (Cass. civ. Sez. V n. 793 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio per relationem, nella rettifica dei redditi del socio, all’avviso notificato alla società soddisfa l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa fiscale, poiché ai sensi dell’art. 2261 cod. civ. il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale e di prendere visione dell’accertamento presupposto. La definizione intervenuta da parte della società ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. n. 218 del 1997 costituisce titolo per l’accertamento nei confronti del socio ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973. Non è pertanto necessaria la notificazione al socio accomandante dell’avviso emesso verso la società.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso verso il socio accomandante di una s.a.s., con il quale gli erano stati imputati per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. i redditi accertati in capo alla società.
Il giudice di appello aveva ritenuto nullo l’atto per difetto di motivazione, perché non era stato ad esso allegato l’avviso di accertamento emesso verso la società, richiamato solo nell’esito della rettifica, reputando irrilevante la qualità di socio accomandante. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2261 cod. civ., censurando la decisione che aveva dichiarato nullo l’atto per vizio di motivazione. Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha osservato che, nella specie, la società aveva aderito all’accertamento ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. n. 218 del 1997. Da ciò deriva che l’intervenuta definizione costituisce titolo per l’accertamento verso il socio ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, come affermato da Cass. n. 12137/2019. L’atto di definizione, contenente gli elementi necessari per individuare la pretesa, era stato notificato al contribuente, circostanza emergente dalla stessa sentenza impugnata.
La Corte ha poi richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui il rinvio per relationem all’accertamento notificato alla società soddisfa l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa fiscale. Il socio, infatti, in forza dell’art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione sociale e di prendere visione sia dell’accertamento presupposto sia dei documenti richiamati, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione (Cass. n. 20157/2021; Cass. n. 21126/2020; Cass. n. 17463/2019; Cass. n. 14272/2018; Cass. n. 5645/2014; Cass. n. 25296/2014).
Alla luce di tali principi, la Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere che la motivazione dell’avviso emesso verso il socio accomandante esigesse la notificazione allo stesso anche dell’avviso emesso verso la società.
Il secondo motivo — con cui si deduceva la violazione dell’art. 5 t.u.i.r. e dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sul rilievo che la definizione della società impedisce al socio di contestare i presupposti dell’accertamento societario e che non sussiste litisconsorzio necessario con la società — è stato dichiarato inammissibile, perché non indica la statuizione censurata né si confronta con l’effettiva ratio decidendi. La sentenza impugnata, infatti, fonda la decisione unicamente sulla preliminare questione del difetto di motivazione, senza esaminare il merito della pretesa tributaria.
Il ricorso è stato quindi accolto nel primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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