Transfer pricing domestico inammissibile e rigetto implicito dell’eccezione (Cass. civ. Sez. V n. 16476 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il transfer pricing domestico è estraneo all’ordinamento tributario: le transazioni tra società infragruppo residenti effettuate a prezzo diverso dal valore normale non sono di per sé indice di condotta elusiva, ostandovi il disposto di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che esclude l’applicazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r. alle operazioni tra imprese residenti. La censura che investa l’affermazione del giudice di merito sull’applicabilità della disciplina al transfer pricing domestico è inammissibile quando tale affermazione sia resa ad abundantiam e la ratio decidendi consista nella configurabilità di un transfer pricing estero, per il ruolo di mera interposizione assunto dalla società residente tra la capogruppo italiana e le consociate estere. Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non sussiste quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione, dovendosi ravvisare un rigetto implicito. Sussiste invece omessa pronuncia quando la sentenza di appello trascuri del tutto i motivi dell’appello incidentale, non potendo l’accoglimento del gravame principale comportare l’assorbimento o il rigetto implicito di quello incidentale, ove i due gravami abbiano ad oggetto rilievi autonomi e diversi.

Il Fatto

L’Ufficio Grandi Contribuenti notificava a una società capogruppo un avviso di accertamento IRES per l’anno di imposta 2012, incentrato su due rilievi: l’omessa tassazione per trasparenza di redditi di controlled foreign companies ai sensi dell’art. 167 t.u.i.r. e l’omessa contabilizzazione di componenti positivi in violazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r.

La contribuente impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale annullava il secondo rilievo, rilevando che le transazioni erano avvenute tra società entrambe residenti in Italia. L’Ufficio proponeva appello e la contribuente appello incidentale sul primo rilievo. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame principale, ritenendo le prestazioni addebitate dalla capogruppo alla controllata e da questa riaddebitate alle consociate estere una mera partita di giro. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente deduceva la violazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r. e dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, contestando l’interpretazione estensiva seguita dal giudice di appello. Il motivo è inammissibile: la Corte rileva che l’affermazione della CTR circa l’applicabilità della disciplina anche tra imprese residenti è resa ad abundantiam e, anzi, erronea, poiché contrasta con il costante orientamento di legittimità secondo cui le transazioni infragruppo tra società residenti non integrano di per sé condotta elusiva, restando estranea all’ordinamento la nozione di transfer pricing domestico.

Tale affermazione non costituisce però la ratio decidendi. La CTR ha applicato la normativa ricondotta in concreto al transfer pricing estero: la società residente cui le prestazioni erano state addebitate era sostanzialmente interposta rispetto alle società interponenti estere, essendo le prestazioni riaddebitate tali e quali alle consociate estere. La ricorrente ha impugnato solo la prima affermazione, senza muovere alcun rilievo al ruolo di mera interposizione: di qui l’inammissibilità.

Con il secondo motivo la contribuente lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di duplice imposizione. Il motivo è infondato. La Corte ricorda che la deduzione del vizio postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con indicazione specifica degli atti in cui era stata proposta. Nella specie ricorre un rigetto implicito: la CTR ha ritenuto nel merito fondato il gravame dell’Ufficio, superando così ogni questione preliminare, tra cui quella sulla doppia imposizione.

Con il terzo motivo la contribuente deduceva la nullità della sentenza per non essersi la CTR pronunciata sulle domande ritualmente riproposte con l’appello incidentale avverso il capo di sentenza a sé sfavorevole, relativo al primo rilievo. Il motivo è fondato. Dall’esame dell’atto emerge che erano state riproposte le relative eccezioni e che la CTR si è limitata a verificare la legittimità del secondo rilievo e la fondatezza del gravame principale. Il vizio di omessa pronuncia è evidente, non potendo l’accoglimento dell’appello principale comportare l’assorbimento o il rigetto implicito di quello incidentale, avendo i due gravami ad oggetto rilievi autonomi e diversi.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame della censura accolta e la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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