Accertamento successivo a quello parziale richiede elementi nuovi (Cass. civ. Sez. V n. 1287 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento parziale disciplinato dall’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e, in materia di Iva, dall’art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari. La clausola che fa salva l’ulteriore azione accertatrice nei termini di decadenza consente all’ufficio di fondare il successivo accertamento solo su fonti diverse da quelle poste a base dell’accertamento parziale o su dati la cui conoscenza sia sopravvenuta. Non è quindi ammissibile un accertamento a singhiozzo che riprenda atti o fatti già acquisiti e conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati. Il principio discende dal tendenziale carattere unitario dell’accertamento, di cui gli artt. 41-bis e 43 d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono deroga, e non dall’applicazione della disciplina dell’accertamento integrativo.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno di imposta 2008, emesso sulla base delle risultanze di indagini bancarie sui conti correnti dell’amministratore unico della società contribuente. L’atto era stato preceduto da un avviso di accertamento parziale.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione per vizio di motivazione apparente, aveva invece accolto l’appello, ritenendo che l’avviso successivo non potesse basarsi su elementi già conosciuti dall’ufficio al momento dell’accertamento parziale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento parziale, rilevando che essa opera «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti». Da tale premessa deriva che l’istituto non è un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari di cui agli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973.

La differenza rispetto all’accertamento ordinario non risiede nella semplicità della segnalazione: esso può fondarsi anche su una verifica generale. Risiede piuttosto nella disponibilità di elementi idonei a dare contezza di attendibili posizioni debitorie, senza necessità di ulteriore approfondimento valutativo.

Quanto ai rapporti tra accertamento parziale e successivo, la Corte richiama un indirizzo consolidato: la clausola di salvezza riguarda pretese fondate su fonti diverse da quelle poste a base dell’accertamento parziale o su dati la cui conoscenza sia sopravvenuta. Il principio non deriva dalla disciplina dell’accertamento integrativo di cui agli artt. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, istituti non sovrapponibili, ma dal principio di tendenziale unicità dell’accertamento.

Ne consegue che l’accertamento susseguente a quello parziale non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati: deve fondarsi su nuovi elementi, senza che di essi debba darsi specifica indicazione a pena di nullità.

La Corte rigetta il ricorso. Le censure sull’interpretazione dei dati normativi sono infondate, poiché la Commissione regionale ha correttamente richiamato tali principi. La doglianza secondo cui non si tratterebbe di elementi già noti all’ufficio è una censura in fatto, connessa all’interpretazione della motivazione dell’atto amministrativo, riservata al giudice di merito. Il motivo è inoltre inammissibile là dove censura il mancato assolvimento dell’onere di prova contraria, questione di merito non esaminata dalla Commissione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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