Ottemperanza per l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione nel pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 2871 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l’esecuzione del giudicato e, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non abbia provveduto al pagamento delle somme riconosciute dal titolo è dichiarata inottemperante. Il giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso, ordina l’esecuzione integrale della sentenza entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso, trattandosi di compito istituzionale. Il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, interviene solo su istanza del creditore e provvede all’esecuzione entro sessanta giorni dall’investitura, potendo avvalersi di un funzionario delegato e coordinarsi con la struttura organizzativa regionale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, con sentenza del 24.10.2024, pubblicata il 15.2.2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente il corrispettivo della “carta elettronica” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, pari a € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali e spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 17.2.2025, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. In data 10.3.2026 la parte ricorrente ha notificato e depositato il ricorso per l’ottemperanza; si è costituito il Ministero intimato con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente è emerso che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, né parziale, né delle spese legali, né delle somme dovute a titolo di carta docente. Il Ministero resistente, costituito con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, sicché i crediti risultavano non contestati nell’an e nel quantum.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione e l’ha condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, riconoscendo quanto dovuto a titolo di carta docente e liquidando le spese legali al difensore antistatario.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, anche tramite funzionario delegato e coordinandosi con le strutture organizzative regionali. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre oneri di legge e contributo unificato se dovuto, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate in motivazione.
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Nota della Redazione
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