L’omessa istanza di accelerazione non determina l’inammissibilità della domanda di equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 5686 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’inammissibilità della domanda di equa riparazione per la mancata presentazione, nei termini di cui all’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, dell’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge è costituzionalmente illegittima. L’omesso deposito dell’istanza non può condizionare l’ammissibilità della domanda, ma può eventualmente assumere rilievo, ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo, come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente. Il principio, già affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 169 del 2019 e n. 175 del 2021 per i giudizi penali ed amministrativi, si applica analogicamente anche al giudizio di Cassazione.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti avevano agito dinanzi alla Corte di Appello di Perugia per ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, ottenendo la liquidazione della somma di euro 240 ciascuno. Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 1-ter, comma 6, della legge Pinto per non avere i richiedenti depositato l’istanza di accelerazione nei termini previsti.
La Corte distrettuale aveva accolto l’opposizione, ritenendo obbligatoria la presentazione dell’istanza di accelerazione quale condizione di ammissibilità della domanda, sul presupposto che le pronunce di illegittimità costituzionale relative ai giudizi penali ed amministrativi non fossero operative anche per il giudizio di legittimità. Avverso tale decreto gli originari istanti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura proposta dai ricorrenti. Essi avevano richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 13.07.2023, con la quale era stata ribadita l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per il mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6. Tale decisione riguardava un caso di indennizzo invocato per l’irragionevole durata di un giudizio di Cassazione, fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto del giudizio.
Nella motivazione della sentenza n. 142 del 2023, la Corte Costituzionale ha chiarito che il deposito dell’istanza di accelerazione, in tempo utile ad evitare il superamento dei termini di ragionevole durata, costituisce manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida. La sua mancata presentazione può assumere rilievo, come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo, solo ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo. Ciò che invece non risulta conforme ai parametri costituzionali è che l’omesso deposito possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione.
La Corte di Appello di Perugia aveva erroneamente ritenuto che i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale fossero limitati ai soli giudizi penali ed amministrativi, escludendone l’applicabilità al giudizio di Cassazione. Tale interpretazione non è corretta, atteso che la ratio delle pronunce di illegittimità costituzionale risiede nell’impossibilità di subordinare l’accesso alla tutela indennitaria al compimento di un’attività processuale della parte, senza che ciò si risolva in una limitazione irragionevole del diritto di difesa.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Perugia in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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