Errore di fatto su spese di lite: revocazione ammessa per condanna a parte non costituita (Cass. civ. Sez. V n. 36697 del 14.12.2022)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa contro le sentenze della Corte di cassazione solo per l’errore di fatto, ossia per la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o per la supposizione della sua inesistenza, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Restano escluse l’erronea valutazione o interpretazione di atti e documenti, trattandosi di errore di giudizio, e l’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato esterno, che equivale ad errore di diritto. L’omesso esame di una memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra il vizio solo se la parte dimostri la decisività dello scritto, emergendo un’insanabile incongruenza con la decisione. Configura invece errore di fatto la condanna alle spese di lite pronunciata in favore della parte rimasta intimata e non costituita.
Il Fatto
I contribuenti, dopo una pronuncia favorevole della Commissione tributaria provinciale che aveva definito risarcitoria la natura di alcune erogazioni, avevano notificato all’Agenzia delle entrate un invito ad adempiere in autotutela, chiedendo non solo la restituzione delle ritenute ma anche il conguaglio d’imposta per tutti gli esercizi finanziari. Il silenzio rifiuto era stato impugnato davanti al TAR del Lazio, che aveva declinato la competenza in favore della Commissione tributaria provinciale; qui il ricorso era stato rigettato per inapplicabilità del giudicato esterno, essendo diversi l’oggetto e gli anni d’imposta. La sentenza era stata confermata in appello e il successivo ricorso per cassazione era stato respinto con ordinanza, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro dell’errore di fatto revocatorio, richiamando il consolidato insegnamento secondo cui il vizio si distingue dalla violazione di legge e dall’errore di giudizio, essendo circoscritto alla erronea presupposizione dell’esistenza o inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica. Il punto non deve essere stato controverso nel giudizio di legittimità, perché la contestazione tra le parti rende necessaria una valutazione che esclude ogni svista percettiva.
Con riferimento alla dedotta omissione, la Corte ha precisato che l’omesso esame di una memoria può costituire errore di fatto soltanto quando la parte dimostri la decisività dello scritto, nel senso che dalla sua considerazione sarebbe derivata una statuizione diversa, emergendo dalla decisione un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto ivi evidenziato. Deve in ogni caso escludersi il vizio quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni.
Nel caso di specie, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: mancava la prova diretta del mancato esame della memoria, le circostanze erano già presenti nel ricorso introduttivo e, soprattutto, la Corte aveva escluso la sussistenza del giudicato anche per ragioni non attinte dalla censura, quali la diversità dell’oggetto e degli anni d’imposta. L’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato è stata inoltre qualificata come errore di diritto, poiché il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e la sua interpretazione è assimilabile a quella delle norme.
Il secondo motivo è stato invece accolto. L’ordinanza impugnata indicava espressamente l’Agenzia come intimata, circostanza confermata dal fascicolo d’ufficio da cui risultava il mancato svolgimento di attività difensiva; ciononostante i ricorrenti erano stati condannati al pagamento delle spese di lite in suo favore. Tale errore, emergente dall’esame diretto dell’atto e dagli atti interni al giudizio di legittimità, integra gli estremi della svista percettiva rilevante ai fini della revocazione, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in un caso speculare.
L’accoglimento del motivo ha comportato la revoca parziale dell’ordinanza e la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di revocazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione