Accesso agli atti e interesse del condominio nella difesa (TAR Campania n. 4387 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una pretesa creditoria azionata da un ente pubblico vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, qualora l’istanza sia funzionale a verificare la legittimità dell’agere amministrativo e a predisporre le proprie strategie difensive. L’interesse conoscitivo, in tale ottica prodromica e preventiva, prescinde dall’instaurazione di un eventuale giudizio di impugnazione. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza legittima l’accoglimento del ricorso e l’adozione delle misure idonee ad assicurare l’effettività della tutela, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., inclusa la nomina di un commissario ad acta.

Il Fatto

Un condominio riceveva una richiesta di pagamento di un importo per la fruizione del servizio idrico integrato relativo a un determinato anno. Il condominio, asserendo che gli atti prodromici non gli erano mai stati notificati, presentava al Comune una istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990, volta a ottenere copia del contratto di fornitura, delle fatture, degli avvisi di accertamento, delle relazioni di notifica e di ogni altro documento relativo al rapporto. L’istanza mirava a tutelare le proprie ragioni. Il Comune non riscontrava l’istanza, così determinando la proposizione del ricorso avverso il silenzio serbato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha evidenziato come l’istanza di accesso fosse volta a ricostruire l’iter adozionale e notificatorio dell’atto di riscossione, con ciò rendendo evidente il collegamento tra i documenti richiesti e la posizione giuridica del condominio, quale soggetto passivo della pretesa creditoria. Tale esigenza integra l’interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, requisito indefettibile per l’esercizio del diritto di accesso documentale.

La Corte ha precisato che il silenzio dell’Amministrazione lede l’interesse conoscitivo del ricorrente, funzionale al pieno dispiegamento delle sue prerogative difensive e alla verifica della legittimità dell’azione amministrativa. L’accesso, nella prospettiva delineata, assolve una funzione prodromica e preventiva rispetto a un’eventuale impugnazione, consentendo al condominio di valutare la correttezza dell’operato del Comune prima di instaurare un giudizio. Ne discende che la posizione conoscitiva fatta valere è autonoma e non dipende dalla proposizione di un successivo ricorso.

Accertato il mancato soddisfacimento della pretesa conoscitiva, il Tribunale ha ordinato al Comune di esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni, disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. La pronuncia richiama la natura modulabile del potere di condanna, che può tradursi nella predisposizione delle misure idonee a garantire l’attuazione del giudicato.

Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e della circostanza che parte della documentazione richiesta poteva presumibilmente essere già nella disponibilità del condominio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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