Il codice ATECO 01 è requisito sostanziale di partecipazione al bando PSR (TAR Campania n. 4989 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che richiede, quale requisito di ammissibilità, l’iscrizione alla Camera di Commercio con il codice ATECO relativo all’attività agricola (codice 01) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ha valenza sostanziale e non meramente formale. La sua carenza non può essere surrogata da altri elementi fattuali o documentali, né essere sanata tramite il soccorso istruttorio, che opera solo per regolarizzare vizi formali o documentali e non per integrare requisiti sostanziali richiesti dalla lex specialis. Il candidato è gravato da un onere di autoresponsabilità nella verifica della completezza e congruità della documentazione prodotta.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava gli atti con cui la Regione Campania aveva disposto la non ammissibilità della sua domanda di finanziamento presentata nell’ambito della procedura selettiva del PSR Campania 2014/2022 (tipologia di intervento 6.1.1). L’esclusione derivava dalla mancata iscrizione camerale con il codice ATECO 01 (attività agricola) entro il termine di scadenza del bando, requisito previsto dall’art. 8.1.
Secondo la commissione di riesame, la visura del 18 febbraio 2025 indicava solo il codice ATECO 02.1 (silvicoltura) e non quello agricolo, nonostante la descrizione testuale dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. In primo luogo, la clausola del bando è stata interpretata come requisito sostanziale, in quanto il codice ATECO, pur avendo valenza statistica, attesta l’avvio di un’attività economicamente e fiscalmente rilevante. La sua mancanza alla data di scadenza rendeva impraticabile ogni surrogazione con altri elementi.
La Corte ha poi escluso l’irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, rilevando che l’attribuzione del codice ATECO 02 non appariva frutto di errore materiale, ma era riconducibile all’attività secondaria esercitata. Anche la successiva comunicazione della CCIAA è stata letta come un aggiornamento d’ufficio ex nunc e non come una rettifica retroattiva.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del soccorso istruttorio, poiché la fattispecie riguardava la carenza di un requisito di partecipazione, non emendabile. Ha infine richiamato il principio di autoresponsabilità del candidato, che deve verificare la congruità della propria documentazione prima di partecipare alla selezione.
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Nota della Redazione
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