Accesso agli atti non differisce il termine di impugnazione del PAUR (TAR Sicilia n. 186 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale decorre dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e nel portale regionale delle valutazioni ambientali, unitamente alla documentazione di procedura. La piena conoscenza degli atti e degli elementi lesivi si perfeziona con tale pubblicazione, sicché la successiva richiesta di accesso agli atti non differisce il dies a quo dell’impugnazione. L’astratta lesività degli atti presupposti è evincibile dall’atto finale. Il differimento del termine rimesso alle esclusive esigenze del ricorrente viola il principio di autoresponsabilità e le esigenze di certezza del diritto. Il ricorso proposto da un comitato spontaneo è inammissibile per carenza di legittimazione attiva quando lo statuto difetti dei requisiti di obiettivo di protezione, rappresentatività e collegamento stabile con il territorio.

Il Fatto

Il comitato ricorrente, qualificatosi ente esponenziale degli interessi collettivi di una frazione del Comune di Messina, ha impugnato il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con D.A. n. 264/Gab del 19/07/2023 per la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione umida, oltre agli atti conseguenti e presupposti, tra cui i pareri del Comitato tecnico scientifico. Il ricorso è stato notificato il 30.10.2024 e depositato il 18.11.2024.

Il ricorrente ha dedotto la violazione della distanza minima dal centro abitato, l’omesso coinvolgimento dell’ispettorato ripartimentale delle foreste in zona vincolata e l’inadeguato approfondimento della viabilità. Le amministrazioni regionali e la società intimata hanno eccepito la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione attiva. Con ordinanza cautelare n. 166 del 3.4.2025 il Collegio ha fissato la discussione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la necessità di estromissione della Regione Siciliana, rilevando che la difesa erariale si è correttamente costituita per la Presidenza della Regione. La denominazione “Regione Sicilia” compare solo nell’epigrafe del ricorso ed è frutto di un errore materiale, sanato dalla costituzione del soggetto dotato di legittimazione processuale.

Nel merito, il Collegio ha confermato il rilievo di irricevibilità. Il D.A. n. 264/Gab del 19/07/2023 è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.S. n. 35 del 18/8/2023 e integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014, nonché nella sezione pubblica del portale regionale valutazioni ambientali, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, con tutta la documentazione di procedura. Il dies a quo decorre quindi dal 18/8/2023.

Il Collegio ha respinto i tentativi del ricorrente di postergare il termine alla conoscenza della nota prot. n. 1315 del 29.08.2024 o al riscontro dell’istanza di accesso del 22/5/2024. L’avvio del procedimento di nomina del R.U.P. è atto meramente consequenziale al rilascio del P.A.U.R., privo di autonoma lesività. Il link per l’accesso agli atti era già pubblicato nella G.U.R.S., e la tardiva richiesta di accesso non può differire il termine per agire, pena la sua dilatazione sine die secondo le esclusive esigenze del ricorrente, in violazione del principio di autoresponsabilità.

Il Collegio ha inoltre precisato che l’accesso ai pareri del C.T.S. non era necessario, poiché l’astratta lesività era già evincibile dall’atto finale.

Ad abundantiam, il Collegio ha chiarito che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Lo statuto del comitato, prodotto il 23.4.2025 con documento privo di luogo e data di sottoscrizione, è inidoneo a costituire prova documentale quale scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod. civ.. Difettano inoltre la prova dell’obiettivo di protezione, della rappresentatività e del collegamento stabile con il territorio. Lo statuto, richiamando la recente pronuncia del TAR Puglia, Bari, Sezione II, n. 1248 del 24 ottobre 2023 e i precedenti del Cons. Stato, sez. IV, n. 1937 del 2022 e n. 438 del 2022, non contiene alcun riferimento alla frazione interessata e l’adesione è aperta a chiunque, senza condizione di residenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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