Prescrizione quinquennale della sanzione paesaggistica dal perfezionamento della sanatoria edilizia (TAR Puglia n. 243 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, l. n. 689/1981, applicabile all’irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione paesaggistica ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004, inizia a decorrere dal giorno in cui cessa la situazione di illiceità. Tale cessazione si verifica con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero con la demolizione delle opere abusive. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria fa venir meno l’antigiuridicità dell’intero fatto, inclusa la permanenza della violazione paesaggistica, costituendo il dies a quo per la decorrenza del termine. Ai sensi dell’art. 35, l. n. 47/1985, decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria, ovvero dall’emissione dei pareri obbligatori, la domanda si intende accolta e il titolo si perfeziona per silentium, con conseguente cessazione dell’illecito a quella data.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’abitazione in zona Mondonuovo, impugnavano la determinazione con cui il Comune aveva irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004, pari a € 1.449,52, quale indennità per il danno arrecato al paesaggio. L’immobile era stato edificato abusivamente negli anni ’70 dal dante causa, che aveva presentato domanda di sanatoria nel 1986. Dopo il parere paesaggistico favorevole del 2006 e il parere della Soprintendenza, nel 2014 veniva ritirato il titolo edilizio in sanatoria. Nel 2019, il Comune irrogava la sanzione per la violazione paesaggistica, contestata dai ricorrenti per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale. La sentenza richiama il principio consolidato secondo cui, per l’illecito amministrativo permanente, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza, conformemente all’art. 158, primo comma, cod. pen., con la conseguenza che la sanzione può essere irrogata solo entro cinque anni dalla cessazione dell’illecito.
Nel caso di specie, la Corte ha precisato che l’intervenuto condono edilizio, pur non facendo venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, fa cessare l’antigiuridicità dell’intero fatto. Il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, intervenuto nel 2014, costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, risultando spirato alla data di adozione del provvedimento impugnato nel 2019, in assenza di atti interruttivi.
La motivazione valorizza ulteriormente la circostanza che, ai sensi dell’art. 35, l. n. 47/1985, la domanda di sanatoria presentata nel 1986 doveva intendersi accolta decorsi 24 mesi dall’emissione dei pareri obbligatori resi nel 2006. Ne consegue che il titolo si era perfezionato per silentium già nel 2008, con cessazione dell’antigiuridicità a quella data. La pronuncia assorbe le ulteriori censure, annullando l’atto impugnato e dichiarando le spese irripetibili per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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