Ottemperanza al giudicato sul beneficio ex art 1 comma 121 legge 107/2015 (TAR Marche n. 475 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dall’atto di precetto-amministrativo di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Costituita l’Amministrazione solo formalmente, l’inottemperanza si accerta in presenza dei presupposti di legge e in mancanza di opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e detta le modalità dell’eventuale esecuzione in via sostitutiva, compreso il potere di adottare ogni atto necessario, anche in deroga ai vincoli di bilancio.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, ad assegnargli le somme liquidate in sentenza per gli anni scolastici per i quali il diritto era stato accertato, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del tribunale.
Il ricorrente ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate, lamentando l’inottemperanza dell’Amministrazione. Questa si è costituita con mera memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affrontato il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, che funge da condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza in materia di crediti da sentenza del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. L’Amministrazione, costituita soltanto formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ha valorizzato il decorso del termine di legge come presupposto sufficiente a fondare l’accertamento dell’inottemperanza.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.
Infine, quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con liquidazione in dispositivo e distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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