Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 183 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può dare attuazione, con il rimedio dell’ottemperanza, a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Verificati il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione integra inadempimento. In tal caso il giudice ordina l’adempimento in un termine ultimativo, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando non risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il lavoratore, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per alcuni anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione di € 1.500,00 oltre accessori, mediante emissione dei relativi buoni elettronici.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione restava inerte oltre il termine dilatorio previsto dalla legge. Il lavoratore proponeva allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della stessa presso l’Amministrazione, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento — sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il rimedio è quindi ammissibile.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, perché l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, attribuendo la Carta elettronica per gli anni scolastici oggetto di condanna, per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre accessori, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di subdelega, che dovrà attivarsi su istanza del ricorrente dopo la vana scadenza del termine e provvedere in ulteriori 60 giorni.
Infine, è stata accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non apparendo l’applicazione manifestamente iniqua: l’inadempimento si protraeva da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentavano complessità e l’Amministrazione non aveva rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione sino all’integrale adempimento, nel limite del termine assegnato per l’esecuzione spontanea, con pagamento della stessa ricompreso nel mandato del Commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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