Sanatoria paesaggistica valutata con la disciplina vigente al tempo dell’abuso (TAR Lombardia n. 907 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, deve essere condotta con riguardo alla disciplina sostanziale vigente al momento di realizzazione dell’opera e non a quella sopravvenuta. Il rilascio del titolo postumo è escluso quando i lavori abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Un diniego di sanatoria divenuto definitivo, con il connesso ordine di rimessione in pristino, non può essere posto nel nulla da una nuova istanza avente a oggetto il medesimo intervento. Illegittimo, pertanto, il rigetto delle censure.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale ricompreso nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Nel 2015 presenta una DIA con cui muta la destinazione d’uso di locali seminterrati da autorimessa pertinenziale a locali abitativi. Il cambio d’uso non era assistito da autorizzazione paesaggistica.

Il Parco avvia il procedimento, nega la compatibilità in sanatoria e ordina il ripristino. Il diniego viene annullato in primo grado, ma il Consiglio di Stato riforma la sentenza, conferma la natura abusiva del mutamento d’uso e ordina di riesaminare l’istanza solo per le opere diverse dal cambio di destinazione. Il Parco respinge una seconda istanza di sanatoria del 2023, sempre relativa al mutamento d’uso, e rilascia con prescrizioni la certificazione per le difformità minori. Contro questi atti il ricorrente propone due ricorsi, riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del tempus regit actum. Il ricorrente sosteneva che il nuovo PTC, approvato nel 2022, ammetta gli usi abitativi per gli immobili della zona e che la verifica dovesse compiersi alla stregua della disciplina sopravvenuta. La tesi è respinta. Nei casi di sanatoria l’attività è già definita e la valutazione di compatibilità paesaggistica va ancorata al tempo del commesso abuso.

La Corte richiama i passaggi coperti da giudicato: legittimità edilizia del mutamento d’uso per effetto della DIA; non assentibilità sotto il profilo paesaggistico, per contrasto con l’art. 14 del Piano di Settore Agricolo; conseguente legittimità del diniego e dell’ordine di ripristino. La DIA, inoltre, non è opponibile all’Ente Parco.

Su questa base il rigetto è coerente con l’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che consente il titolo postumo solo per i lavori che non abbiano creato superfici utili o volumi. Il Parco ha inoltre rilevato che una nuova domanda non può travolgere il precedente diniego definitivo, per evitare una spirale infinita di istanze e rigetti. La circostanza che il ricorrente non abbia ottemperato all’ordine di rimessione in pristino, neppure dopo il definitivo accertamento, avvalora la correttezza dell’operato amministrativo.

Quanto all’omessa acquisizione del parere della Soprintendenza, la Corte osserva che esso è superfluo quando l’intervento è a priori non assentibile, mancando ogni margine di valutazione paesistica. Ne deriva l’infondatezza delle censure motivazionali.

Il quarto motivo è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, atteso il carattere plurimotivato dell’atto, sorretto da capi autonomi. Quanto al secondo ricorso, le prescrizioni imposte con la certificazione del 2024 sono coerenti con la reviviscenza dell’ordine di ripristino e adeguatamente motivate. La Commissione per il paesaggio può esprimersi anche sulla sanatoria. I ricorsi sono respinti; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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