Sopravvenuta carenza di interesse per condivisione della nuova proposta progettuale (TAR Basilicata n. 44 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il motivo di ricorso avverso il parere negativo di conformità alle norme tecniche quando la stazione appaltante, con nota successiva, condivide una proposta progettuale che, in aggiunta agli interventi già previsti, introduce interventi di rinforzo strutturale, ferma restando la necessaria approvazione degli Enti competenti. La condivisione della nuova proposta fa venir meno l’interesse alla decisione nel momento in cui l’atto impugnato non conserva più alcuna utilità concreta per il ricorrente.
Il Fatto
Un consorzio aggiudicatario di un appalto per l’esecuzione di lavori di adeguamento sismico di un fabbricato ospedaliero impugnava il verbale con cui il Comitato Tecnico Amministrativo aveva espresso parere non favorevole alla conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 dei lavori relativi a uno dei fabbricati, per la scarsa qualità del calcestruzzo. Dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo e la riassunzione del giudizio, il Tribunale respingeva alcuni motivi e disponeva una verificazione tecnica sul secondo motivo. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante comunicava di condividere una nuova proposta progettuale che, oltre alla demolizione dei due piani superiori, prevedeva interventi di rinforzo dei pilastri e dei setti in cemento armato, con maggiori costi a carico dell’affidatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenuta condivisione, da parte della stazione appaltante, della nuova proposta progettuale determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del secondo motivo di ricorso. Tale motivo era volto a contestare il parere negativo di conformità, ma la successiva evoluzione progettuale, che supera le criticità evidenziate dall’Amministrazione, rende l’esito del giudizio privo di qualsiasi utilità concreta per il consorzio ricorrente.
La pronuncia di improcedibilità si fonda sul principio secondo cui l’interesse processuale deve sussistere fino al momento della decisione: quando l’atto impugnato non è più in grado di ledere la posizione del ricorrente, la domanda diviene improcedibile. Nel caso di specie, la condivisione della nuova proposta progettuale, ancorché subordinata alla necessaria approvazione degli Enti competenti, ha fatto venire meno la lesione derivante dal parere negativo originario.
Il Tribunale sottolinea che la nuova proposta, prevedendo interventi aggiuntivi di rinforzo, risponde alle criticità relative alla qualità del calcestruzzo che avevano determinato il parere negativo. La circostanza che gli interventi di rinforzo comportino maggiori costi integralmente a carico dell’affidatario non incide sulla valutazione dell’interesse, in quanto tale onere è espressamente previsto e accettato nell’ambito della nuova proposta progettuale.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti per i motivi eccezionali, ma pone le spese di verificazione a carico del ricorrente. Tale scelta è motivata dalla circostanza che sia l’Amministrazione resistente sia il verificatore sono giunti alla medesima conclusione circa la scarsa qualità del calcestruzzo del fabbricato, confermando la fondatezza delle criticità rilevate nel parere impugnato.
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Nota della Redazione
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