Nullità della procura senza apostille rende inammissibile il ricorso (TAR Lazio n. 7534 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un pubblico ufficiale straniero mediante apostille; è nulla la procura rilasciata all’estero ma autenticata dal difensore italiano. La sanatoria prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c. non è compatibile con il processo amministrativo, in quanto l’esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso costituisce requisito di ammissibilità dell’atto introduttivo, ex art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La nullità della procura determina il difetto di rappresentanza del difensore e l’inammissibilità del gravame, non sanabile da successiva ratifica.
Il Fatto
La compagnia aerea ricorrente, prima vettore per numero di passeggeri sull’aeroporto di Roma Ciampino, impugnava gli atti con cui l’ENAC aveva confermato l’assegnazione di dieci slot giornalieri al vettore cargo DHL per le stagioni invernali ed estive dal 2024 al 2026. La ricorrente lamentava l’illegittimità delle determinazioni per difetto di logicità e ragionevolezza, sostenendo che l’amministrazione avesse prorogato senza giustificazione una deroga già censurata dalla sentenza di questa Sezione n. 22198/2024. Si costituivano l’ENAC e la controinteressata, eccependo preliminarmente la nullità della procura alle liti per mancanza dell’apostille.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha giudicato la causa sulla base della ragione più liquida, ravvisando il carattere dirimente della questione relativa alla validità della procura versata in atti dalla ricorrente. Dalla documentazione risultava che la procura era stata rilasciata il 30 maggio 2025 a Dublino ma autenticata dal legale italiano, senza l’intervento di un pubblico ufficiale straniero munito dei poteri di autenticazione. Il Tribunale ha escluso la configurabilità dell’errore materiale invocato dalla difesa, non essendo stato offerto alcun elemento indiziario idoneo a comprovare la presenza in Italia del procuratore speciale nel giorno del rilascio.
La Sezione ha poi escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dalla ricorrente. La norma processualcivilistica, che consente la rinnovazione della procura nulla, non è compatibile con i principi del processo amministrativo. L’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. esige infatti che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale, richiedendo che essa sussista già al momento della proposizione del gravame. La consolidata giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, qualifica l’esistenza della procura come requisito di ammissibilità e non di mera regolarità, con conseguente non sanabilità del difetto.
Il Collegio ha comunque evidenziato, ad abundantiam, la manifesta infondatezza delle censure proposte. I provvedimenti impugnati risultavano sorretti da motivazione ragionevole ed esaustiva, dando piena esecuzione alla sentenza n. 22198/2024 mediante la rappresentazione delle ragioni attuali che giustificavano l’assegnazione a DHL. La mutata situazione di fatto, caratterizzata dalla presenza di un solo vettore cargo e dalla riallocazione a favore della ricorrente degli slot lasciati liberi da altri vettori, nonché le prescrizioni IATA e l’art. 19 del Regolamento CE n. 1008/2008, fondavano la legittimità della scelta.
Nessuna discriminazione risultava perpetrata, atteso che la ricorrente deteneva la totalità degli slot attribuiti al trasporto passeggeri e una percentuale preponderante della capacità complessiva dello scalo. Il Tribunale ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile per nullità della procura e, comunque, respingendolo in quanto infondato, con condanna alle spese in favore delle parti costituite.
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Nota della Redazione
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