Accesso agli atti della Commissione protezione internazionale e silenzio-rifiuto illegittimo (TAR Puglia n. 1120 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, funzionale alla partecipazione dei cittadini e all’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990. Sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale (art. 22, comma 1, lett. d). Il diritto presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (art. 22, comma 1, lett. b), e non preordinato a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo (art. 24, comma 3). È sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela di situazioni, anche diverse dal diritto soggettivo o dall’interesse legittimo, purché idonee a produrre ripercussioni nella sfera giuridica dell’istante. Il silenzio-rifiuto serbato sull’istanza è pertanto illegittimo e va annullato, con accertamento del diritto all’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, assistito da difensore munito di procura specifica, ha presentato il 28 marzo 2024, a mezzo pec, istanza di accesso alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari. Chiedeva di prendere visione ed estrarre copia digitale del verbale di audizione e della decisione della Commissione, estratti dal fascicolo Id. Vestanet n.BR0005784.
La richiesta era motivata dalla necessità di dare compiuta assistenza all’interessato in sede di reiterazione della domanda di protezione internazionale, già negata dalla medesima Commissione. Sull’istanza si formava il silenzio-diniego perfezionatosi il 27.04.2024. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, notificato il 27 maggio 2024 e depositato il 30 maggio, per l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto all’accesso, con ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Il Ministero dell’Interno si è costituito il 5 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’accesso come principio generale dell’ordinamento amministrativo, desunto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. La trasparenza e la partecipazione costituiscono la regola, mentre le eccezioni e i limiti sono di stretta interpretazione. Ne deriva che tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e riferibili ad attività di pubblico interesse sono accessibili, a prescindere dalla veste pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale che li governa.
Il Tribunale verifica poi la sussistenza dei requisiti soggettivi. Richiama la nozione di interesse diretto, concreto e attuale e il divieto di uso dell’accesso per un controllo generalizzato dell’operato amministrativo. Su questo terreno chiarisce che la legittimazione non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo: è sufficiente che l’accesso sia strumentale e propedeutico alla tutela di una situazione idonea a incidere, in positivo o in negativo, nella sfera giuridica dell’istante.
Applicando il principio al caso concreto, il Collegio rileva che il ricorrente ha esposto con chiarezza le ragioni della richiesta: conoscere le motivazioni del diniego per apprestare la difesa in vista della reiterazione della domanda di protezione internazionale. L’interesse conoscitivo risulta quindi collegato ai documenti richiesti e funzionale a una tutela effettiva.
Quanto ai limiti, il TAR osserva che non risultano ragioni di riservatezza opponibili all’istante, anche in considerazione dell’assenza di difese sul punto da parte del Ministero dell’Interno. Il silenzio-rifiuto è dunque ingiustificato e illegittimo. Il ricorso va accolto, con annullamento del silenzio formatosi sull’istanza del 28 marzo 2024 e accertamento del diritto all’accesso nei sensi precisati in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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