Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2174 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e il mancato pagamento, anche parziale, del credito accertato con sentenza passata in giudicato integrano l’inottemperanza dell’amministrazione intimata. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inadempienza e la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al 2022/2023.

La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’amministrazione, che riceveva la notificazione e non adottava alcun adempimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato.

Il Tribunale ha accertato che, rispetto al titolo esecutivo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno confermato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali.

L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne è derivata la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum, con conseguente declaratoria di inottemperanza.

Il Collegio ha quindi assegnato al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere integralmente ai pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo.

Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmettere poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *