Accesso agli atti del concorrente nella procedura comparativa su concessioni demaniali (TAR Sicilia n. 125 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi tutelato dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 spetta all’operatore economico che partecipi a una procedura comparativa per l’affidamento di concessioni demaniali marittime ed eserciti, al contempo, la posizione di concessionario uscente. L’interesse all’ostensione degli atti e degli elaborati progettuali presentati dal concorrente e’ diretto, concreto e attuale, perche’ strumentale all’esercizio del diritto di partecipazione procedimentale garantito dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Il diniego fondato sulla pendenza del procedimento e’ illegittimo, poiche’ il diritto di accesso deve essere assicurato proprio durante lo svolgimento della procedura. La limitazione per riservatezza tecnica o commerciale ex art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 richiede una motivazione puntuale, non il generico richiamo alla tutela di segreti industriali.

Il Fatto

Una societa’ operava come titolare di due concessioni demaniali marittime relative ad aree destinate a parcheggio, scadute alla fine del 2024, e ne aveva chiesto il rinnovo nel maggio 2025. Alla pubblicazione delle istanze, il Comune presentava domande concorrenti sulle stesse aree, finalizzate a un progetto di parcheggi.

Per predisporre le proprie osservazioni nel procedimento comparativo, la societa’ chiedeva all’Autorita’ di Sistema Portuale l’accesso a tutti gli atti delle domande concorrenti, reiterando con diffida. L’AdSP negava l’ostensione con nota del 17 ottobre 2025, adducendo la carenza dell’interesse diretto, concreto e attuale e l’esigenza di tutelare la riservatezza tecnico-economica dei documenti, stante la pendenza della procedura. Consentiva solo la visione delle osservazioni del Comune, non degli elaborati progettuali. La societa’ ricorreva ex art. 116 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione generale dell’accesso come principio dell’attivita’ amministrativa, volto a favorire la partecipazione e a garantire imparzialita’ e trasparenza. Sul piano soggettivo richiama l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, che esige un interesse collegato a una situazione giuridicamente tutelata, e l’art. 24, comma 3, che esclude il controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Applicando tali coordinate, il TAR ravvisa l’esistenza dell’interesse richiesto. La ricorrente ha esplicitato la propria posizione di operatore economico concorrente e di concessionario uscente sulle medesime aree, assumendo cosi’ una posizione qualificata, differenziata e giuridicamente tutelata. L’interesse e’ funzionale al diritto di partecipazione procedimentale garantito dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, che prevede la pubblicazione delle istanze e la facolta’ di presentare osservazioni: a tale facolta’ e’ strumentale la piena conoscenza degli atti dei concorrenti, compresi gli elaborati tecnici e progettuali.

Il Collegio dichiara altresi’ illegittima la motivazione fondata sulla pendenza della procedura. Dal combinato disposto degli artt. 10 e 22 della legge n. 241 del 1990 si ricava che l’accesso e’ strumento essenziale di partecipazione e deve essere garantito durante lo svolgimento del procedimento: negarlo in questa fase vanificherebbe il contraddittorio procedimentale.

Quanto alla riservatezza, il TAR osserva che le limitazioni per segreti tecnici o commerciali ex art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 sono soggette a precisi limiti. L’amministrazione non puo’ limitarsi a un generico richiamo, ma deve dimostrare con motivazione puntuale che i documenti contengano effettivamente segreti meritevoli di tutela. Nel caso concreto tale onere non e’ stato assolto. Il ricorso e’ pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’AdSP di consentire l’accesso entro trenta giorni, e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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