Il mancato riscontro al soccorso istruttorio comporta l’esclusione automatica dalla gara anche in caso di errore telematico (TAR Puglia n. 579 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dalla procedura di gara prevista dall’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 opera automaticamente in caso di mancato rispetto del termine perentorio assegnato per l’adempimento del soccorso istruttorio, senza lasciare margini di valutazione discrezionale alla stazione appaltante. Le ragioni dell’inadempimento, purché imputabili all’operatore economico, anche in caso di mero errore nell’utilizzo della piattaforma telematica, sono irrilevanti ai fini dell’evitamento dell’esclusione. La richiesta di integrazione documentale non mira al recupero di un tributo, ma alla verifica della diligenza e della regolarità della partecipazione entro termini perentori posti a garanzia della celerità e della par condicio.

Il Fatto

Una società, risultata prima classificata in una procedura aperta per l’affidamento di lavori, veniva esclusa dalla gara per non aver risposto al soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante. La richiesta di integrazione documentale concerneva la mancata allegazione della prova del pagamento dell’imposta di bollo, prevista dalla lex specialis, ed era stata comunicata tramite la piattaforma telematica e mediante una PEC contenente il link di accesso all’area riservata. La società, che aveva tardivamente provveduto al pagamento, contestava l’esclusione deducendo l’irrilevanza della sanzione per una mera irregolarità fiscale e la mancata notifica della comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che l’esclusione non era stata disposta per la violazione fiscale in sé, ma per il mancato riscontro al soccorso istruttorio nel termine perentorio di cinque giorni, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Tale disposizione, nel sanzionare l’inadempimento alle richieste della stazione appaltante, non lascia alcun margine valutativo, rendendo irrilevanti le ragioni dell’omesso adempimento, sempre che siano imputabili all’operatore economico. La Corte ha pertanto escluso che un errore nell’utilizzo della piattaforma telematica potesse giustificare la mancata risposta.

Quanto alla modalità di comunicazione, il Collegio ha accertato che la stazione appaltante aveva attivato il subprocedimento sia tramite la piattaforma sia mediante PEC, regolarmente ricevuta dall’indirizzo aziendale della ricorrente, nella quale era esplicitata la presenza di una nuova comunicazione e indicato il link di accesso. Ne è derivata l’imputabilità alla società del mancato riscontro, con conseguente legittimità dell’esclusione.

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi della natura meramente fiscale dell’integrazione richiesta, rilevando che il soccorso istruttorio mira a verificare la diligenza del concorrente e la regolarità della partecipazione entro termini posti a garanzia della celerità e della par condicio. L’eventuale pagamento tardivo dell’imposta è stato ritenuto ininfluente. Infine, è stata confermata la debenza dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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