Illegittime le limitazioni regionali alle assunzioni nei Consorzi di bonifica (TAR Sardegna n. 921 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo con cui la Regione impone ai Consorzi di bonifica l’adozione periodica di un Piano annuale delle assunzioni (PIAS), quale presupposto di legittimità degli atti consortili e parametro del controllo di legittimità, trova fondamento nell’art. 37 l.r. n. 6/2008 e non incide sull’autonomia statutaria dell’Ente. È invece illegittima la direttiva che limita l’assunzione a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio, contrastando con il principio, desumibile dal quadro normativo comunitario e interno, che individua nel rapporto di lavoro stabile il tipo ordinario e prevalente. È parimenti illegittima la regola che preclude il ricorso alla somministrazione in caso di esito negativo della procedura di reclutamento o per attività straordinarie non programmabili, nonché quella che imputa la relativa spesa esclusivamente ai contributi di funzionamento.
Il Fatto
Con deliberazione n. 18/33 del 18 maggio 2023 la Giunta regionale della Sardegna ha imposto ai Consorzi di bonifica la trasmissione periodica di un Piano annuale delle assunzioni (PIAS), quale presupposto di legittimità ex art. 40 l.r. n. 6/2008 degli atti consorziali, modificando le direttive di cui alla precedente d.g.r. n. 14/9 del 2021. La delibera ha altresì limitato le assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio e ha circoscritto il ricorso al lavoro interinale. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha impugnato gli atti, deducendone il difetto di fondamento normativo e la lesione dell’autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta dal legislatore regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la necessità di qualificare tipologicamente i Consorzi di bonifica, pur riconoscendone la natura di enti pubblici sui generis, osservando come la rilevante compartecipazione pubblica alle spese e il rilievo delle finalità istituzionali giustifichino i poteri regionali di vigilanza, sanzionatori e di controllo.
Quanto al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso, la previsione del PIAS è stata ritenuta legittima. Il collegio ha individuato il fondamento normativo dell’atto nell’art. 37 l.r. n. 6/2008, che attribuisce alla Giunta il potere di adottare atti di indirizzo in ordine all’attività programmatoria, gestionale e contabile dei Consorzi, espressamente richiamato dall’art. 1 dello Statuto. Il PIAS, lungi dal modificare lo Statuto o dal sovrapporsi al Piano di organizzazione variabile (POV), ne presuppone l’esistenza e si pone in rapporto di stretta correlazione con esso, assolvendo alla funzione di consentire alla Regione un effettivo controllo sulle assunzioni e sull’impiego delle risorse pubbliche. Il ricorso all’atto di indirizzo è stato ritenuto coerente con il sistema normativo e privo dei lamentati effetti di blocco delle assunzioni.
Il collegio ha invece accolto il quarto motivo di ricorso, in parte qua. La limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio è stata ritenuta irragionevole, in quanto il quadro normativo comunitario e interno converge nell’indicare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale tipo ideale, ordinario e prevalente: l’amministrazione non può pertanto precludere nuove assunzioni stabili, ancorché nei limiti della dotazione organica e in conformità al POV e al PIAS, quando ne emergano necessità funzionali.
Parimenti irragionevole è stata giudicata la disciplina che non consente il ricorso alla somministrazione di lavoro quando la procedura di assunzione a tempo determinato abbia dato esito negativo, purché sussistano motivate ragioni di urgenza, ovvero nei casi di attività straordinarie conseguenti a eventi non prevedibili e non programmabili. Il collegio ha infine ritenuto illegittima l’imputazione della relativa spesa ai soli contributi di funzionamento, dovendo la rendicontazione avvenire secondo la natura dell’attività effettivamente svolta, salvi i poteri di controllo regionale. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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