Accesso agli atti solo per documenti esistenti e detenuti (TAR Campania n. 1821 del 08.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi ha ad oggetto esclusivamente i documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione. La domanda ostensiva non può essere accolta quando l’interessato non chieda l’esibizione di atti di cui sia certa l’esistenza, ma miri a provare l’esistenza di documenti che assume essere stati formati. In applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur, neppure l’ordine giudiziale di esibizione può riguardare documenti inesistenti o non più detenuti, spettando all’amministrazione destinataria indicare, sotto la propria responsabilità, quali atti siano inesistenti o non esibibili, con obbligo di esplicitare in modo dettagliato le ragioni concrete dell’impossibilità. La reiezione del ricorso consegue alla constatazione che la pronuncia di accoglimento si tradurrebbe in una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore economico autorizzato nel settore del trasporto passeggeri via mare, ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 30 giugno 2025 al Comune di Cetara. Con tale istanza la società chiedeva copia della documentazione relativa all’organizzazione del servizio di trasporto marittimo svolto in occasione della festa di San Pietro del 29 giugno 2025: atti autorizzativi, eventuali avvisi pubblici, comunicazioni intercorse tra il Comune e la società affidataria, atti attestanti impegni economici o risorse pubbliche, autorizzazioni demaniali, verbali del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, documenti operativi e richieste di utilizzo esclusivo di aree portuali.

Si sono costituiti in giudizio il Comune e la società affidataria, chiedendo il rigetto del ricorso. L’ente ha dedotto l’inesistenza dei documenti richiesti, poiché i servizi marittimi contestati non sarebbero stati affidati dal Comune, ma autorizzati dall’Autorità Marittima su domande di accosto occasionale presentate dalle singole compagnie, di concerto con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La difesa comunale ha ribadito tale inesistenza a verbale in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della configurabilità dell’accesso rispetto a documenti che l’amministrazione assume non esistenti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che il diritto di accesso riguarda esclusivamente i documenti esistenti e nella disponibilità dell’ente. Il principio è ribadito sulla scorta di Cons. Stato Sez. VI n. 2396 del 2025.

Ne deriva che l’accesso non può essere invocato quando l’interessato non chieda l’esibizione di atti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda dimostrare l’esistenza di documenti che assume essere stati formati o che sarebbero detenuti presso altra amministrazione. In forza del principio ad impossibilia nemo tenetur, neppure l’eventuale ordine giudiziale di esibizione può avere ad oggetto documenti non più esistenti o non più detenuti.

Il Collegio precisa il riparto degli oneri. Spetta all’amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali siano gli atti inesistenti o non esibibili, con l’obbligo di esplicitare in modo dettagliato le ragioni concrete dell’impossibilità. Il riferimento è a un consolidato indirizzo, richiamato mediante Cons. Stato Sez. VI n. 67 del 2002, Cons. Stato Sez. IV n. 3938 del 2018 e TAR Lazio n. 10553 del 2018.

Quanto alla domanda subordinata di condanna del Comune a certificare formalmente la mancata detenzione dei documenti, il Collegio la ritiene non accoglibile. L’obbligo di attestare l’inesistenza va di regola assolto dal responsabile dell’Ufficio in sede amministrativa, non mediante integrazioni della motivazione in sede giudiziale, secondo Cons. Stato Sez. VII n. 4354 del 2022. Nel caso concreto, tuttavia, gli elementi e gli argomenti forniti dal Comune nel giudizio sono idonei a far presumere l’inesistenza della documentazione, più volte sostenuta in sede processuale con affermazioni imputabili all’amministrazione resistente e con piena assunzione di responsabilità.

Il ricorso è pertanto respinto. La domanda di accesso riferita a documenti inesistenti si tradurrebbe in una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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