Fallimento e obbligo di bonifica: onere di ripristino e costi sulla massa (TAR Lombardia n. 3659 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accertata violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone al Sindaco di disporre con ordinanza le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. L’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti grava sul Fallimento, con conseguente riversamento dei relativi costi sulla massa fallimentare. Rientra nelle prerogative dell’Amministrazione che abbia deciso di procedere d’ufficio alla bonifica integrale vietare una bonifica parziale e insoddisfacente, senza che tale divieto si sovrapponga alle competenze del giudice fallimentare. L’insinuazione al passivo opera in un momento successivo, dopo che il Comune abbia sostenuto le spese, che godono del privilegio speciale ex art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente, dichiarata fallita, è proprietaria di un compendio immobiliare in passato destinato ad attività avicola, ora dismesso e in stato di degrado. Il Comune, accertata la presenza di manufatti in amianto, rifiuti e vegetazione infestante, ha adottato una serie di ordinanze con cui ha intimato al Fallimento la rimozione dei rifiuti, la manutenzione del verde e, da ultimo, la bonifica integrale dell’area.

Dopo la fusione con altri enti, il nuovo Comune ha disposto l’esecuzione in danno dell’ordinanza commissariale, diffidando il Fallimento dall’eseguire interventi sul fondo e prescrivendo la messa a disposizione delle risorse economiche. Il Fallimento ha impugnato gli atti con ricorso principale e motivi aggiunti, lamentando violazioni in materia di amianto, eccessività dei termini, interferenza con la procedura fallimentare e impossibilità di apprendere le somme vincolate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto all’amianto, le ordinanze impugnate sono state adottate ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e non del D.M. 6.9.1994, sicché la presenza di amianto tra i rifiuti non ne muta la natura, richiedendo semmai un separato provvedimento. Il principio di prevalenza della legge speciale non è pertinente.

Sulla manutenzione del verde, le prescrizioni trovano fondamento nel Regolamento Comunale di Igiene, che richiama il Regolamento Locale di igiene tipo della Regione Lombardia, e non nell’art. 192. I termini assegnati sono coerenti con la legge, che non prevede minimi, e non risultano documentate le ragioni dell’impossibilità.

In tema di bonifica amianto, la censura è inammissibile perché generica, non essendo impugnati tutti i criteri di valutazione. In ogni caso, poiché l’indice di degrado è pari a 72, superiore alla soglia di 45, l’unico intervento previsto è la rimozione, giustificandosi un termine inferiore ai dodici mesi.

Il motivo sull’interferenza con la procedura fallimentare è infondato: l’esecuzione in danno è atto dovuto ex lege, conseguenza dell’inottemperanza, e il divieto di bonifica parziale non si sovrappone alle competenze del giudice fallimentare. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 3/2021, la Corte conferma che l’onere di ripristino grava sul Fallimento.

Infine, il provvedimento non apprende le risorse del Fallimento, ma prescrive l’onere di messa a disposizione. L’insinuazione al passivo avviene solo dopo che il Comune abbia sostenuto le spese, che godono del privilegio speciale ex art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. In caso di incapienza si attiveranno gli strumenti ordinari. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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