Trasformazione in house in azienda speciale consortile e cessata materia del contendere (TAR Abruzzo n. 392 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di una società in house in azienda speciale consortile costituisce una scelta organizzativa rimessa all’autonomia dell’ente locale, che non richiede, di per sé, l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Laddove, nelle more del giudizio proposto avverso tale atto, il servizio venga tuttavia affidato a un diverso soggetto in house, la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente può ritenersi satisfatta e il giudice amministrativo è tenuto ad accertare, all’esito di un’istruttoria, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere. In tal caso, l’ordinanza istruttoria che dispone verifiche documentali e controdeduzioni è funzionale alla valutazione circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la delibera con cui il Comune di Casalbordino ha disposto la trasformazione della società in house, da srl ad azienda speciale consortile, con approvazione del relativo statuto. Nel corso del giudizio, l’azienda speciale consortile risultante dalla trasformazione ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che i Comuni consorziati hanno nel frattempo affidato a soggetti terzi il servizio integrato di gestione urbana, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti, e che il Comune di Casalbordino ha specificamente affidato detto servizio alla società in house Ecolan S.p.A.. L’azienda ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 17 luglio 2026, l’AGCM si è opposta alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto, allo stato degli atti, di non poter definire il giudizio senza un previo approfondimento istruttorio.

Il Collegio ha osservato che la sopravvenienza dedotta dall’azienda speciale consortile — ossia l’affidamento del servizio alla società in house Ecolan S.p.A. — potrebbe integrare gli estremi di una cessazione della materia del contendere solo a fronte della verifica che l’atto impugnato abbia perso ogni concreta utilità per il ricorrente. A tal fine, ha disposto che il Comune di Casalbordino e l’azienda consortile depositino la documentazione atta a dimostrare l’avvenuto affidamento, mentre all’AGCM è stato richiesto il deposito di una relazione di controdeduzioni.

L’ordinanza ha assegnato alle parti un termine perentorio di sessanta giorni per gli adempimenti istruttori, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, ed ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 9 aprile 2027, riservando ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese all’esito dell’istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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