Condono edilizio in area vincolata e opere con nuova volumetria (TAR Lazio n. 217 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo in presenza di tutte le condizioni di legge: anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e natura di opera minore, senza aumento di volume e superficie. Un abuso che comporti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non è sanabile. Il silenzio-assenso sull’istanza di condono in area vincolata si perfeziona, ai sensi degli artt. 35 e 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è invocabile in relazione ad atti amministrativi vincolati, quali i dinieghi di condono per insussistenza del presupposto legale di sanabilità.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il responsabile del settore urbanistica del Comune ha respinto la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326 del 2003. L’istanza riguardava un manufatto abitativo a un piano, un locale servizi e un porticato, realizzati su un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e ricompresa nella perimetrazione definita con delibera regionale del 1996 in attuazione della Direttiva 92/43 CEE, quale Zona di Protezione Speciale.
Il diniego si fondava sulla riconducibilità delle opere alla fattispecie ostativa prevista dalla disciplina del terzo condono. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, invocando l’omessa indicazione delle norme urbanistiche violate, una pretesa disparità di trattamento rispetto ad analoghi interventi assentiti sul medesimo fondo e la riconducibilità delle opere a sanatorie già intervenute. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento correttamente adottato ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003. La norma esclude in via generale la sanabilità delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici e delle aree protette, qualora il vincolo sia istituito prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo abilitativo e in difetto di conformità alle prescrizioni urbanistiche.
Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6392 del 21.07.2025, il Collegio ha precisato che la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di tutte le condizioni previste: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e carattere minore dell’intervento, senza aumento di volume e superficie. Ne consegue che un abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.
Il Tribunale ha poi respinto la tesi dell’accoglimento per silenzio assenso di precedenti istanze di sanatoria. Richiamando il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5485 del 01.07.2022, ha affermato che il silenzio-assenso sull’istanza di condono inerente opere abusive realizzate in area vincolata si perfeziona, ai sensi degli artt. 35 e 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio l’ha respinta richiamando il TAR Catania, sez. V, n. 4052 del 09.12.2024. Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o disparità di trattamento non è configurabile in relazione ad atti amministrativi vincolati, categoria cui appartengono i provvedimenti di diniego del condono edilizio per insussistenza del presupposto legale di sanabilità delle opere abusive. Il ricorso è stato quindi respinto siccome infondato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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