Sospensione patente vincolata al giudizio della commissione medica (TAR Veneto n. 36 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’ufficio della motorizzazione civile sospende la patente di guida è atto vincolato agli esiti del giudizio tecnico formulato dalla commissione medica locale: accertata la temporanea perdita dei requisiti psicofisici, l’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità. Il giudizio della commissione ha contenuto complesso, perché affianca all’accertamento di un fatto verificabile con esami clinici un giudizio prognostico sul rischio di recidiva. Esso è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze rilevanti. Le linee guida scientifiche evocate dal ricorrente, in particolare sul valore soglia di rilevazione dei cannabinoidi, non vincolano la commissione, che valuta il quadro in modo integrato con i precedenti anamnestici del conducente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di guida categoria B, era sottoposto da anni a visite mediche periodiche per il rinnovo temporaneo del titolo, imposto da una pregressa violazione in materia di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. All’esito della visita del 18 aprile 2024, la competente commissione medica locale lo giudicava temporaneamente inidoneo alla guida per la presenza di cannabinoidi, condizione impeditiva prevista dall’Allegato III, lett. F), del d.lgs. n. 59/2011.
Con decreto del 5 giugno 2024 l’ufficio provinciale della motorizzazione civile sospendeva quindi la patente fino alla produzione della certificazione di recupero dei requisiti psicofisici. Il ricorrente impugnava il decreto e il certificato medico dinanzi al TAR Veneto, deducendo l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, con particolare riguardo al valore di cut-off utilizzato dal laboratorio di analisi, e la carenza di motivazione. Si costituivano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ufficio della motorizzazione, eccependo la cessazione della materia del contendere e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge in via preliminare l’eccezione di cessazione della materia del contendere. L’abilitazione temporanea rilasciata al ricorrente dall’organo sanitario di secondo grado era intervenuta prima del ricorso e non ne aveva soddisfatto la pretesa. Il bene della vita rivendicato non consiste nell’idoneità provvisoria, ma nel conseguimento della piena e definitiva idoneità alla guida, quale esito del pluriennale percorso di rinnovo progressivo. Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: oggetto di impugnazione è il provvedimento di sospensione dell’ufficio della motorizzazione, non la certificazione medica di secondo grado, con la conseguenza che la legittimazione a resistere sussiste in capo all’organo periferico del Ministero.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi. Il collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 119 cod. strada riserva alle commissioni mediche locali l’accertamento dei requisiti psicofisici e impone all’ufficio della motorizzazione di adottare la sospensione o la revoca; l’art. 129 cod. strada prevede la sospensione a tempo indeterminato finché non sia certificato il recupero dei requisiti; l’art. 23 del d.lgs. n. 59/2011 impone il rispetto dei requisiti minimi dell’Allegato III, che esclude il rilascio o il rinnovo della patente a chi faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Da tale cornice il TAR desume la natura vincolata del provvedimento dell’ufficio della motorizzazione, tenuto ad adottare la sospensione a fronte del giudizio di temporanea inidoneità, senza margini discrezionali, come confermato dal richiamo a TAR Veneto n. 1996 del 2024 e a Cons. Stato n. 7345 del 2025. Il giudizio della commissione, per la sua componente prognostica, si fonda su nozioni scientifiche e dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze incidenti sulla valutazione.
Nel caso concreto il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico complessivo, limitandosi a contestare il valore soglia adottato dal laboratorio. Il collegio osserva che le linee guida richiamate non vincolano la commissione, come già affermato in TAR Veneto n. 2065 del 2024, poiché la valutazione non si esaurisce nel dato di laboratorio ma integra i precedenti anamnestici. Entrambi gli esami, quello del 15 febbraio 2024 e quello di conferma del 16 aprile 2024, hanno rilevato la presenza di cannabinoidi, circostanza incontestata e sufficiente a evidenziare un possibile uso di sostanze, a prescindere dal cut-off.
Il collegio valorizza infine il criterio di estrema cautela che deve ispirare le valutazioni sul rischio di recidiva, richiamando Cons. Stato n. 2276 del 2018, e precisa che anche un uso occasionale o il fumo passivo sono incompatibili con l’idoneità alla guida e anzi sintomatici di un rischio di ricaduta. Non è dunque manifestamente irragionevole il giudizio di inidoneità fondato su un cut-off di 0,10 ng/mg, giustificato dalla finalità di intercettare in un soggetto con specifica storia clinica l’assunzione sporadica, indice di latente cronicità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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