Ottemperanza alla sentenza sulla carta del docente: no alla penalità di mora (TAR Sicilia n. 655 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora non è accoglibile quando l’esecuzione impone l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e quando il ritardo è ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti concernenti il rilascio della carta. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, per un valore nominale complessivo di 500,00 euro, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato in data 12 dicembre 2025, mentre la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione è avvenuta il 17 luglio 2025. Quando il ricorso è stato proposto, risultava pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.

La sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti, e non risulta che l’Amministrazione abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. La domanda giudiziale è quindi fondata. Il ricorso è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro funzionario munito della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni e senza ulteriore compenso. Il Collegio ha richiamato, sul punto, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Non è stata invece accolta la domanda di condanna alla penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole ricondurre il ritardo del Ministero all’eccezionale mole di procedimenti concernenti il rilascio della carta in esame, come comprovato dal vasto contenzioso insorto.

Le spese di giudizio, liquidate in complessivi 300,00 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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