Rinnovazione della notifica del ricorso e conservazione degli effetti ex art. 44, comma 4, c.p.a. (TAR Molise n. 299 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore commesso nella notificazione del ricorso non determina la decadenza dell’azione, poiché, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notifica disposta dal giudice amministrativo consente di conservare gli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo. Il giudice, verificata l’irregolarità, è tenuto ad assegnare alla parte un termine perentorio per la reiterazione della notifica, senza che rilevi la circostanza che questa sia stata eseguita presso la sede reale dell’amministrazione, ancorché con il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. La fissazione dell’udienza cautelare resta subordinata al previo deposito del ricorso nuovamente notificato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un’azienda speciale regionale, impugnava dinanzi al TAR Molise il provvedimento con cui la Regione aveva negato l’attivazione della procedura di selezione per il transito nei ruoli regionali, contestando altresì l’inerzia dell’amministrazione rispetto alla diffida a concludere il procedimento selettivo previsto dalla legge regionale. L’atto introduttivo risultava tuttavia notificato presso la sede reale dell’amministrazione regionale, anziché presso il domicilio legale, circostanza che imponeva alla parte di richiedere la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente, rilevando come l’art. 44, comma 4, c.p.a., nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, imponga al giudice amministrativo di non far discendere dall’errore di notifica alcuna preclusione alla conservazione degli effetti del ricorso. La norma, nel testo vigente, attribuisce al giudice il potere-dovere di assegnare un termine perentorio per la rinnovazione, superando il più rigoroso orientamento che ancorava la sanatoria alla sola ipotesi di errore scusabile.

Il Collegio ha richiamato, in senso conforme, il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8436 del 2021, che ha chiarito come il beneficio della rinnovazione operi anche nel caso di ricorso notificato presso la sede reale di un’amministrazione che litiga con il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. Tale evenienza, pur presentando profili di particolare complessità, non può risolversi in un sacrificio del diritto di azione della parte, dovendo piuttosto trovare composizione attraverso lo strumento processuale della rinnovazione.

In applicazione di tali principi, il TAR ha assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni per reiterare la notifica nei confronti dell’amministrazione regionale, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione dell’istanza cautelare è stata conseguentemente differita, con riserva di fissazione di nuova camera di consiglio a seguito del deposito del ricorso rinotificato, così da garantire il rispetto del contraddittorio e l’effettività della tutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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