Accesso agli atti espropriativi e attestazione formale sull’inesistenza dei documenti (TAR Sicilia n. 537 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso agli atti del procedimento espropriativo integra silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 ed è di per sé illegittimo. Il comproprietario del bene ablato è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, funzionale alla tutela del diritto di proprietà inciso dall’azione amministrativa, non essendo l’accesso preordinato a un controllo generalizzato sull’operato della P.A. vietato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. L’adempimento tardivo e parziale intervenuto dopo la notifica del ricorso non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse all’ostensione dei documenti residui e alla pronuncia sulle spese. L’amministrazione che non disponga degli atti richiesti o li ritenga inesistenti deve rilasciare una formale attestazione motivata che ne certifichi l’assenza, assumendone la responsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario con la sorella di una villa adibita ad abitazione e, dopo i lavori di ristrutturazione, anche a struttura ricettiva, apprendeva nel gennaio 2022 che l’immobile era stato inserito in un procedimento espropriativo. Sottoscriveva un verbale di accordo per la determinazione dell’indennità e, dopo il pagamento, il bene veniva integralmente demolito per realizzare un parcheggio di servizio. Nonostante la demolizione, egli risultava ancora formalmente intestatario dell’immobile, con conseguente obbligo di versare i tributi locali.

Con istanza del 10 ottobre 2025, presentata a mezzo PEC, chiedeva a Italferr S.p.A. l’intero fascicolo del procedimento ablatorio, articolato in dodici punti. Decorsi inutilmente i trenta giorni di legge, si formava il silenzio-rigetto del 9 novembre 2025. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna all’esibizione. Dopo la notifica, l’amministrazione trasmetteva solo parte della documentazione, senza costituirsi in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare che l’amministrazione ha parzialmente adempiuto all’istanza dopo la notifica del ricorso. Tale circostanza non determina la cessazione della materia del contendere: permane l’interesse del ricorrente ai documenti non esibiti e a una pronuncia sulle spese, proprio in ragione dell’illegittimità del silenzio iniziale che lo ha costretto ad adire la giustizia amministrativa.

Nel merito, la domanda è fondata. L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, è principio generale dell’attività amministrativa, preordinato a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza. La legge richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Il Collegio ritiene sussistenti tali requisiti. Il comproprietario dell’immobile espropriato e demolito è portatore di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza di tutti gli atti della sequenza procedimentale. L’interesse non è emulativo né volto a un controllo generalizzato sull’operato della P.A., vietato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ma è funzionale alla tutela del diritto di proprietà, inciso in maniera radicale dall’azione amministrativa. La necessità di verificare la legittimità dell’iter ablatorio, aggravata dall’obbligo di versare tributi su un bene non più esistente, radica la concretezza e l’attualità dell’interesse.

A fronte di una richiesta motivata e circostanziata, l’amministrazione aveva l’obbligo di provvedere entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. La sua inerzia ha dato luogo a un silenzio-rigetto illegittimo. L’adempimento parziale, avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, non sana l’illegittimità originaria, ma la conferma, dimostrando l’assenza di ragioni ostative all’accoglimento.

Quanto ai documenti residui — tra cui l’atto impositivo del vincolo, le notifiche, il decreto di occupazione d’urgenza, l’atto di immissione in possesso e il decreto di esproprio — l’interesse permane intatto. Il Collegio richiama il principio, espresso dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 436/2025, secondo cui, in caso di inesistenza o indisponibilità degli atti, l’amministrazione deve rilasciare una vera e propria attestazione formale motivata, di cui si assume la responsabilità. Il ricorso è quindi accolto, con condanna a provvedere entro trenta giorni e al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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