Revisione dell’equo indennizzo per aggravamento presuppone la previa concessione del beneficio (TAR Sicilia n. 539 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione dell’equo indennizzo per aggravamento, disciplinata dall’art. 14, comma 4, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, presuppone che il beneficio sia stato già concesso. Il dipendente può chiedere la revisione, per una sola volta, entro cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, quando sopravvenga un peggioramento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale. La revisione non costituisce un nuovo procedimento di concessione, ma una rivalutazione quantitativa di un beneficio già attribuito. Ne consegue che, ove l’equo indennizzo sia stato negato per intempestività della domanda, difetta il presupposto giuridico della revisione, senza che ciò pregiudichi la possibilità di far valere la dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico di privilegio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una prima infermità, ascritta alla Tabella B, con contestuale diniego dell’equo indennizzo per intempestività della domanda. A seguito di un asserito peggioramento delle proprie condizioni di salute, ha presentato una nuova istanza, sulla quale la Commissione Medica Ospedaliera ha accertato due distinte infermità: la prima non dipendente da causa di servizio, la seconda qualificata come aggravamento della patologia già riconosciuta e ascritta alla Tabella A, categoria 8.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio si è pronunciato unicamente sulla prima infermità, escludendone la dipendenza da causa di servizio. Il Ministero della Difesa, conformandosi, ha respinto la relativa domanda e ha dichiarato che l’istanza concernente l’aggravamento era già stata definita con il precedente decreto. Il ricorrente ha impugnato il decreto e il parere, deducendo l’omessa pronuncia sull’aggravamento, la contraddittorietà rispetto alle conclusioni della CMO e l’erronea valutazione medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, escludendo anzitutto l’omessa pronuncia. Il provvedimento impugnato, lungi dal tacere sull’infermità qualificata come aggravamento, si è espressamente pronunciato su di essa, statuendo che la relativa domanda era già stata definita con il precedente decreto. Tale statuizione integra una valutazione puntuale dell’istanza e non una omissione.
La questione centrale è ricostruita alla luce dell’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001. La domanda presentata dal ricorrente, con cui si chiedeva contestualmente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una nuova infermità e l’aggravamento di quella già riconosciuta, si configurava come richiesta di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento.
Il presupposto indefettibile dell’istituto, come testualmente previsto dalla norma, è che l’equo indennizzo sia stato già concesso. La revisione non è un nuovo procedimento di concessione del beneficio, ma una rivalutazione quantitativa di un beneficio già attribuito, in ragione del peggioramento delle condizioni di salute.
Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia originaria, ma aveva negato l’equo indennizzo per intempestività della domanda. Non essendo mai stato concesso il beneficio per la patologia originaria, difettava il presupposto giuridico essenziale per poterne chiedere la revisione per aggravamento.
Pertanto, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto la pratica già definita con il diniego, che ha chiuso in modo definitivo la procedura per la concessione del beneficio economico, pur lasciando impregiudicata la possibilità di far valere la dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico di privilegio. Le censure di contraddittorietà con le valutazioni della CMO sono infondate e non sussistono i presupposti per disporre la richiesta consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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