Accesso agli atti di gara: istanza massiva esplorativa inammissibile in fase esecutiva (TAR Puglia n. 1169 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente collocato al secondo posto della graduatoria è titolare di un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti della fase esecutiva del contratto pubblico, in vista di un’eventuale risoluzione per inadempimento e di uno scorrimento della graduatoria. Tale legittimazione incontra però un limite funzionale: l’istanza non può tradursi nella generica volontà di verificare il corretto svolgimento del rapporto. È pertanto inammissibile la richiesta che investa indistintamente “tutta la documentazione” sulla tracciabilità dei prodotti, per la sua natura massiva ed esplorativa, per il carico irragionevole imposto a un piccolo Comune, per il difetto di strumentalità rispetto a una posizione giuridica specifica e per il pregiudizio al know how aziendale e alla rete dei fornitori. Identico esito vale sul versante dell’accesso civico generalizzato, ove manchi un elemento di concretezza.

Il Fatto

Un Comune indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. All’esito delle operazioni, la società ricorrente si colloca al secondo posto della graduatoria, mentre la controinteressata risulta aggiudicataria; il contratto viene sottoscritto e il servizio è tuttora in corso, con attestazioni di regolare esecuzione.

Impugnata senza successo l’aggiudicazione, la seconda graduata presenta nel marzo 2024 un’istanza di accesso per ottenere tutta la documentazione attestante la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti utilizzati per la produzione dei pasti, in linea con l’offerta e con i CAM vigenti. Il Comune non risponde. La società propone allora ricorso ex artt. 116, 31 e 117 c.p.a. per l’annullamento del silenzio e la condanna al rilascio dei documenti, deducendo anche la violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il sistema dell’accesso distinguendo tre modelli: quello documentale ex l. n. 241/1990, che esige un interesse qualificato; l’accesso civico semplice, legato agli obblighi di pubblicazione; l’accesso civico generalizzato, che non richiede motivazione ma incontra i limiti dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013. Richiama quindi l’Adunanza plenaria n. 10/2020, che ha riconosciuto la legittimazione del concorrente sugli atti esecutivi, purché l’istanza non si risolva in un controllo generico del rapporto, e ha ammesso l’accesso civico generalizzato sugli atti di gara, salvo bilanciamento con gli interessi-limite. Segnala inoltre l’ordinanza del Cons. Stato n. 8278/2024, con cui è stata rimessa alla Corte di giustizia UE una questione pregiudiziale sul rapporto tra tutela giurisdizionale e segreti commerciali ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016.

Sul piano dell’accesso documentale, l’istanza è inammissibile per genericità e massività esplorativa. La richiesta di “tutta la documentazione” sulla tracciabilità dei prodotti è incompatibile con il buon andamento di un piccolo Comune, implicando un onere oggettivamente non gestibile e sproporzionato. Manca inoltre la dimostrazione della strumentalità dell’accesso rispetto a una posizione giuridica specifica, già tutelata nel pregresso contenzioso definito con sentenza sfavorevole e non appellata.

Il Collegio valorizza poi l’esigenza di riservatezza aziendale: l’ostensione integrale renderebbe manifesta l’intera intelaiatura relazionale su cui l’aggiudicataria fonda il proprio know how, con particolare riguardo alla rete dei fornitori.

Quanto all’accesso civico generalizzato, l’interesse conoscitivo deve presentare un elemento di concretezza. La ricorrente non prospetta alcuna difformità tra contratto ed esecuzione; l’onere di verifica spetta in via prioritaria alla stazione appaltante, senza spazi per un intervento investigativo dei controinteressati. Il Collegio osserva che, anche a fronte di un inadempimento, resterebbe rimessa al Comune la scelta discrezionale delle soluzioni negoziali, non necessariamente favorevoli al secondo graduato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’assetto normativo incerto e del contrasto giurisprudenziale pendente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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