Il payback dei dispositivi medici è contributo solidaristico e non tributo (TAR Lazio n. 7097 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., e non un tributo in senso stretto, con la conseguente non applicabilità dei principi di cui all’art. 53 Cost.. Detto meccanismo non viola i principi di irretroattività e di legittimo affidamento, atteso che le imprese fornitrici erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il payback non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non incidendo sul contenuto dei contratti di fornitura.
Il Fatto
La società ricorrente, distributrice di dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario nazionale, ha impugnato gli atti che hanno istituito e applicato il c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento del tetto di spesa e le correlate linee guida.
La società ha dedotto vizi di legittimità propri degli atti, nonché l’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento per lesione dell’affidamento, della libertà di impresa e dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica, chiedendo il rinvio dell’udienza in attesa della decisione del Consiglio di Stato sugli appelli avverso le sentenze “pilota” del TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in via preliminare l’istanza di rinvio, rilevando che nel processo amministrativo il rinvio è scelta rimessa al giudice, e ha confermato la legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, avendo questa adottato atti incidenti sulle determinazioni impugnate.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e risorse certe per l’acquisto dei dispositivi medici. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua chiaramente soggetti obbligati e oggetto della prestazione, e ha escluso la lesione dell’affidamento, essendo il meccanismo noto alle imprese sin dal 2015.
Il TAR ha quindi ritenuto infondate le censure relative alla natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa, osservando che la misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale era già nota come parametro nazionale, e che le imprese avrebbero dovuto orientare la propria condotta secondo ordinaria diligenza, considerando prevedibile l’obbligo di ripiano.
Quanto alle dedotte violazioni della normativa europea sugli appalti, il Collegio ha evidenziato che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non rimodula i contratti di fornitura, non alterando pertanto l’esito delle gare né il prezzo finale dei prodotti, in assenza di prova di un’eccessiva riduzione dei margini di utile.
Da ultimo, il TAR ha escluso la natura tributaria della misura, in quanto gli importi versati non affluiscono alla fiscalità generale ma sono preordinati a ridurre il deficit nel medesimo ambito in cui operano le imprese contribuenti, riconducendo il payback al genus delle prestazioni patrimoniali imposte regolate dall’art. 23 Cost. e non ai tributi soggetti all’art. 53 Cost.. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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