Silenzio inadempimento demanio marittimo improcedibile per atti sopravvenuti inammissibile su attività materiali (TAR Campania n. 799 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm. presuppone che l’inerzia perduri fino al momento della decisione. L’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento espresso richiesto rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando estranea al rito avverso il silenzio la conservazione di un mero interesse ai fini risarcitori, prevista dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. solo per l’azione di annullamento. È invece inammissibile il ricorso che pretenda la condanna dell’amministrazione all’adozione di attività materiali prive di natura autoritativa, non essendo configurabile un obbligo di provvedere su di esse.
Il Fatto
Una società cooperativa, operante nel settore del trasporto passeggeri nel porto di Amalfi, ha diffidato il Comune a rimuovere ostacoli all’accesso della clientela, a garantire parità di trattamento nell’uso del suolo demaniale e a porre fine a un’occupazione abusiva di un box biglietteria da parte di altro operatore, per intervenuta scadenza della concessione.
Il Comune ha riscontrato solo parzialmente le prime diffide, richiamando la competenza regionale su parte dell’area e l’indizione di tavoli tecnici. La società ha quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ricordato che, nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse alla pronuncia dichiarativa deve persistere fino alla decisione. La sopravvenienza di un provvedimento espresso in risposta all’istanza determina, a seconda del momento, la inammissibilità per carenza originaria o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 2660 del 2018.
Nel caso concreto, la stessa ricorrente ha ammesso che, dopo la notifica del ricorso, il Comune ha adottato l’ordinanza di sgombero del box in discussione, ha indetto ed espletato la gara pubblica per la riassegnazione dei box sul Molo Cassone; la ricorrente non è risultata collocata in posizione utile in graduatoria. Tali atti hanno disciplinato le modalità di assegnazione delle postazioni e ripristinato la parità tra gli operatori, superando le censure sulle concessioni pregresse. Il Collegio richiama, sull’impugnazione delle ordinanze di sgombero, le sentenze nn. 24, 25 e 30 del 2026 della stessa Sezione.
Quanto all’interesse risarcitorio, il Collegio aderisce a Cons. Stato, sez. IV, n. 4190 del 2024: la riserva di agire in futuro con l’azione risarcitoria è prevista dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. solo per la domanda di annullamento e non per il rito avverso il silenzio. La tutela, in tal caso, passa attraverso i meccanismi dell’art. 117, commi 5 e 6, cod. proc. amm., che consentono l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti o la proposizione congiunta dell’azione risarcitoria.
Il ricorso è inoltre inammissibile per la parte relativa alla gestione dei flussi di passeggeri e all’apposizione di cartellonistica: si tratta di attività materiali, non autoritative, per le quali non sussiste un obbligo di provvedere. Né possono imputarsi al Comune condotte di terzi operatori verso la clientela della ricorrente.
Nota della Redazione
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