Accesso agli atti subordinato a interesse concreto quando i documenti sono inesistenti (TAR Lombardia n. 3354 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone che l’istante sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Gli atti oggetto dell’istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei confronti del richiedente, ovvero risultare pertinenti alle specifiche ragioni dedotte a sostegno della domanda. È legittimo il diniego opposto a una richiesta di log informatici quando l’istante non dimostri la rilevanza di tali dati tecnici rispetto alla qualificazione della propria istanza. Parimenti legittimo è il diniego fondato sulla dichiarata inesistenza dei documenti richiesti, poiché l’obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità.

Il Fatto

Con istanza del 12 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto alla Questura di accedere, ai sensi della legge n. 241 del 1990, a una serie di atti e dati informatici relativi alla propria pratica di permesso di soggiorno: log informatici di audit-trail, versioni del foglio notizie, schermate di front-office, note istruttorie e check-list documentali. La richiesta seguiva una comunicazione del 10 maggio 2025, con cui l’amministrazione aveva subordinato la prosecuzione della pratica alla presentazione di un nuovo attestato di idoneità alloggiativa, motivando con il mutamento di residenza.

Con nota dell’11 giugno 2025 la Questura ha respinto l’istanza, rilevando che i dati provengono da banche dati non divulgabili per ragioni di sicurezza informatica e che la trattazione avviene esclusivamente per via telematica, senza documentazione cartacea. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché difetto di motivazione e istruttoria. Nelle more, la Commissione per l’accesso ha rigettato il ricorso per la documentazione dichiarata inesistente e lo ha dichiarato inammissibile per la restante parte.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dalla natura strumentale della legittimazione all’accesso. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei log: non ha chiarito per quali ragioni la cronologia tecnica delle operazioni sul proprio fascicolo rileverebbe ai fini della qualificazione dell’istanza come rinnovo anziché primo rilascio, né ha confutato l’irrilevanza di quei dati rispetto alla valutazione della pratica.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 esige che gli atti richiesti siano idonei a spiegare effetti, anche indiretti, nei confronti del richiedente o siano pertinenti alle ragioni esposte. Sul punto viene citata Cons. Stato, sez. IV, n. 575 del 2024.

Quanto agli altri documenti, il Tribunale ne conferma il diniego in ragione della loro inesistenza, dichiarata dall’amministrazione. In assenza dei documenti non può configurarsi alcun obbligo di ostensione, poiché l’obbligo di concreta esibizione incontra il limite della oggettiva possibilità. Vengono richiamati Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 2022 e Cons. Stato, sez. V, n. 9622 del 2023.

Il Tribunale precisa infine che restano estranee al giudizio, avente a oggetto la sola legittimità del diniego, le censure relative alla qualificazione dell’istanza di carta di soggiorno permanente UE come primo rilascio anziché come rinnovo. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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