Obbligo di esecuzione del giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Lazio n. 9081 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non può essere sindacato, né rivalutato, dovendo l’Amministrazione dare integrale esecuzione alla statuizione di condanna. L’onere di dimostrare l’avvenuta ottemperanza grava sul debitore, il quale non può limitarsi a una costituzione formale. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sussiste la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. In caso di inerzia, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina fin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio con una provvista di euro 2.500,00 per gli anni dal 2019/2020 al 2023/2024.
La sentenza era stata pubblicata il 10.10.2024 e notificata ai fini esecutivi il 18.11.2024, risultando passata in giudicato. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva provveduto all’ottemperanza, rendendo necessario il ricorso al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la regolare formazione del giudicato e la notificazione nelle forme di legge all’Amministrazione, nonché il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
La circostanza che l’Amministrazione non avesse fornito chiarimenti sull’esecuzione, a fronte dell’allegato inadempimento, ha condotto il Tribunale ad applicare il principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001), secondo cui l’onere della prova dell’avvenuto adempimento grava sul debitore. I presupposti della pretesa riconosciuta non sono, peraltro, sindacabili in sede di ottemperanza.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), rilevando una situazione di criticità dovuta alla persistente inerzia dell’Amministrazione, che determina la necessità di ulteriori giudizi e l’esposizione a ulteriori spese. Le spese di lite sono state liquidate e poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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