Variante al piano del parco, sindacato limitato e potere della Regione (TAR Lombardia n. 1339 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, la Giunta regionale non è titolare di un potere di mera verifica della proposta adottata dall’ente gestore. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, l.r. Lombardia n. 86/1983, essa può apportare al piano le modifiche necessarie, anche in relazione alle osservazioni e controdeduzioni pervenute. Le scelte di pianificazione costituiscono espressione di amplissima discrezionalità, insindacabile nel merito, non richiedono una motivazione puntuale comparativa degli interessi e sono censurabili, oltre che per violazione di legge, solo per illogicità, irragionevolezza o insufficienza della motivazione. La restrizione delle possibilità edificatorie rispetto al previgente assetto non integra di per sé vizio, non essendo tutelata alcuna aspettativa alla non reformatio in peius.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria superficiaria di un complesso immobiliare di origine cinquecentesca, dichiarato di interesse particolarmente importante e assoggettato a vincolo storico-artistico, adibito ad attività alberghiera. L’immobile ricade nel perimetro del Parco Nord Milano ed è qualificato dal piano territoriale di coordinamento come Zona monumentale.

La variante generale al PTC, approvata dalla Giunta regionale con la delibera del 5 agosto 2020, ha riscritto l’art. 14 delle N.T.A., sopprimendo la previsione che consentiva interventi di ampliamento sugli immobili della zona. La società ha impugnato la delibera nella parte di suo interesse, deducendo l’assenza del potere regionale di riscrittura, l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Con motivi aggiunti ha contestato la competenza del gruppo di lavoro e la contraddittorietà della nuova disciplina, chiedendo anche il risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione dei limiti del sindacato sugli atti di pianificazione urbanistica. Le scelte pianificatorie sono espressione di discrezionalità ampia, insindacabile nel merito; non sono condizionate dalle destinazioni più favorevoli del piano previgente; non esigono una motivazione puntuale che compari gli interessi pubblici e quelli privati; sono censurabili solo per violazione di legge, illogicità, irragionevolezza o insufficienza motivazionale.

Su questa base il Collegio respinge il motivo centrale del ricorso introduttivo. L’art. 19, comma 2, l.r. n. 86/1983 attribuisce alla Giunta, entro centoventi giorni dalla trasmissione, non solo il riscontro della proposta rispetto ai propri indirizzi, ma anche il potere di apportare le modifiche necessarie. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che restano fermi il potere di indirizzo e il controllo di coerenza del PTC con la disciplina normativa e le previsioni amministrative generali.

L’istruttoria regionale, quindi, non è una mera verifica, ma persegue anzitutto la tutela dell’ambiente. Nel caso concreto la Regione ha ritenuto prioritario salvaguardare i beni vincolati inseriti in Zona monumentale, eliminando i riferimenti a trasformazioni edilizie prive di indici e limiti di edificazione presenti nella previgente formulazione. La motivazione è ricavabile dai principi generali del piano e dalla dichiarazione di sintesi, che indica la tutela e valorizzazione del paesaggio e il governo delle trasformazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale esclude che il gruppo di lavoro abbia ecceduto le proprie funzioni: esso ha svolto l’istruttoria tecnica, lasciando la decisione finale alla Giunta, ed è fisiologico che siano stati consultati funzionari di competenze e direzioni diverse. Nemmeno sussiste la dedotta contraddittorietà tra il comma 11 e i commi 3 e 4 dell’art. 14: il dato letterale mostra una differenziazione di disciplina per classi di fattispecie, tra beni di interesse monumentale e beni oggetto di specifico vincolo, scelta non attinta da illogicità o manifesta irragionevolezza.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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