Silenzio inadempimento nella VIA PNRR-PNIEC e rimborso del 50% dei diritti istruttori (TAR Campania n. 1456 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento è una condotta permanente, sicché il ricorso è ammissibile anche se proposto prima della scadenza del termine per provvedere, quando l’inerzia risulti configurabile alla data della decisione. Per i progetti PNRR-PNIEC, il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006 legittima il proponente ad agire avverso il silenzio dell’Amministrazione, la quale resta obbligata a concludere il procedimento di VIA anche dopo l’eventuale parere negativo del Ministero della Cultura, valutandone la portata o attivando la composizione del dissenso. Il superamento dei termini comporta il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, proponente un impianto eolico da 96 MW nei comuni di Bisaccia e Calitri, presentava istanza di VIA nel giugno 2022 ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 152/2006, trattandosi di progetto PNRR-PNIEC soggetto ai termini acceleratori dell’art. 8, comma 2-bis, stesso decreto. Alla richiesta di rimborso della metà degli oneri istruttori, avanzata con diffida del settembre 2025, il Ministero dell’Ambiente non rispondeva. La società, dopo la notifica del ricorso, vedeva costituirsi le Amministrazioni, che eccepivano l’improcedibilità per intervenuta adozione di un parere positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, pur in attesa del concerto del Ministero della Cultura. In corso di causa, le parti rimettevano la decisione sull’esito del potere sostitutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sulla proposizione del ricorso prima del decorso del termine di 160 giorni. La natura permanente dell’inerzia rende l’accertamento attuale, dovendosi valutare la situazione alla data della decisione, come chiarito dal precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5654 del 2022. La Corte dichiara inammissibili le domande formulate in memoria circa l’avvenuta formazione del silenzio-assenso orizzontale sul concerto del Ministero della Cultura, in quanto estranee al thema decidendum e non veicolate con motivi aggiunti.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: per i progetti PNRR-PNIEC, l’art. 25, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006 impone tempi certi per la conclusione del procedimento di VIA, con l’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. L’intervenuto parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR, depositato solo in data 20.7.2026, non elide l’inerzia maturata: il Ministero dell’Ambiente è comunque tenuto a valutare tale atto e a provvedere, se del caso attivando la procedura di composizione del dissenso di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), L. n. 400/1988.
Alla luce di ciò, la Corte accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero dell’Ambiente di adottare, entro 90 giorni, le determinazioni di competenza in modo espresso e motivato. La nomina del commissario ad acta è condizionata a una futura istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Viene altresì accertato il diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, nella misura di € 27.332,33, condannando il Ministero al pagamento.
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Nota della Redazione
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