Accesso agli atti e link ipertestuale: interesse e limiti del giudizio (Cons. Stato n. 7504 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso, la censura che contesti in via generale l’idoneità del collegamento ipertestuale a soddisfare l’istanza è inammissibile per difetto di interesse quando la documentazione richiesta sia stata prodotta in giudizio, con conseguente cessata materia del contendere, e la parte obbligata abbia dichiarato, assumendosene la responsabilità, l’inesistenza dei documenti residui. La declaratoria di insussistenza dei documenti non soggetti a notifica è conforme alla statuizione di primo grado che l’aveva imposta salva la materiale inesistenza. Resta estranea al perimetro del giudizio amministrativo di accesso la questione della prova del credito e della sua interruzione della prescrizione, azionabile in un separato giudizio di accertamento negativo, nel quale l’onere della prova grava sul creditore.

Il Fatto

Il ricorrente ha ricevuto un sollecito di pagamento con cui la società ha richiesto il pagamento di una somma complessiva per consumi idrici riferiti a otto fatture del 2014 e a una fattura del 2017. A fronte della richiesta di copia delle fatture e della documentazione attestante le notifiche, la società ha sostenuto la non prescrizione del credito per effetto di plurimi atti interruttivi, indicando un debito aggiornato.

Con istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha chiesto i solleciti relativi alle date indicate come interruttive, i documenti di notifica, la fattura del 2014, un sollecito del 2023 e la documentazione del debito aggiornato. La società ha risposto inviando un link dal quale scaricare i documenti. Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, dichiarato la cessata materia del contendere per i documenti prodotti e accolto il ricorso solo quanto alle raccomandate di avvenuto deposito, ordinarie a pena di dichiarazione di inesistenza. Dopo la sentenza la società ha dichiarato che tali documenti non esistono perché mai formati.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione della parte resistente e ritiene inammissibile per difetto di interesse il motivo che contesta le modalità dell’accesso tramite invio del link. La relativa affermazione del TAR ha carattere generale e non costituisce la ragione della decisione.

La Corte valorizza due elementi. Da un lato, la documentazione oggetto dell’istanza è stata depositata nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente cessata materia del contendere. Dall’altro, la società ha reso una dichiarazione di insussistenza dei documenti residui, assumendosene piena responsabilità, in conformità alla statuizione del TAR che l’aveva ordinata salva la materiale inesistenza. Su questi presupposti l’interesse a coltivare la censura sul link viene meno.

Nel merito l’appello è infondato. Il ricorrente pretende l’esibizione di documenti rispetto ai quali la società ha espressamente dichiarato l’inesistenza, trattandosi di atti non soggetti a notifica. La Corte rileva che la doglianza sostanziale concerne la mancata prova del diritto di credito, sia quanto al titolo sia quanto all’interruzione della prescrizione.

Tale questione esula dall’ambito di cognizione del giudizio di accesso. Il thema decidendum resta circoscritto alla materia dell’accesso, ferma la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni in un eventuale giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale peraltro il onere della prova della sussistenza del credito grava sul creditore.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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