Annullamento in autotutela oltre i termini senza falsa rappresentazione dei fatti (TAR Puglia n. 325 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è legittimo solo se il provvedimento consegue a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive mendaci, accertate nei modi di legge. Il superamento del termine richiede che l’impossibilità di conoscere i fatti sia imputabile al beneficiario del titolo e non alla negligenza dell’amministrazione. Le criticità evincibili dalla semplice disamina degli elaborati di progetto non integrano la falsa rappresentazione. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non è dovuta quando il privato abbia provveduto alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto nel 2015 il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per la ristrutturazione di un locale seminterrato con cambio di destinazione d’uso da palestra a residenziale, articolato in più unità abitative e un deposito.
A distanza di otto anni, su segnalazione della Guardia di Finanza, il Comune ha espletato un sopralluogo e ha adottato ordinanze di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, quindi ha avviato il procedimento di riesame del titolo. Con provvedimento del marzo 2024 ha annullato in autotutela il permesso in sanatoria e, il giorno successivo, ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. I privati hanno impugnato gli atti dinanzi al TAR, che in sede cautelare ne ha sospeso gli effetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema del potere di autotutela e dei suoi limiti temporali. Il provvedimento di annullamento è stato adottato a distanza di oltre otto anni dal rilascio del titolo, ben oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La deroga a tale termine, ammessa dal comma 2-bis, presuppone provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive mendaci.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il differimento del termine iniziale deve dipendere dall’impossibilità per l’amministrazione di svolgere un compiuto accertamento a causa del comportamento dell’istante, non potendo la negligenza dell’ente tradursi in un vantaggio per lo stesso (richiamata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 17 ottobre 2017 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7134 del 14.08.2024).
Nel caso concreto l’amministrazione non ha dimostrato alcuna effettiva falsa rappresentazione. L’altezza del soffitto risultava già dalla sezione di progetto allegata all’istanza, circostanza confermata dal sopralluogo. Le modifiche interne agli appartamenti non provano dichiarazioni false. Le contestazioni sugli indici metrici e di superficie sono generiche e prive di puntuale contenuto tecnico. Gli elaborati riportavano le finestre e le luci. Le criticità, dunque, erano evincibili dal progetto e avrebbero potuto essere verificate già in sede di istruttoria, senza attendere la segnalazione della Guardia di Finanza. Da qui l’illegittimità del provvedimento di riesame.
Il Collegio ritiene fondate anche le censure sulla sanzione pecuniaria. I ricorrenti hanno demolito le opere abusive e ripristinato lo stato dei luoghi autorizzato, come risulta dal verbale di accertamento della Polizia Municipale. Le residue criticità non integrano i contestati cambi di destinazione d’uso, posto che i locali hanno tutti destinazione residenziale e la diversa distribuzione interna dei vani non richiede un nuovo titolo edilizio. Non è inoltre imputabile ai ricorrenti alcuna condotta colpevolmente omissiva, richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11.10.2023, avendo essi rimosso bombole e piani cottura e attivato le procedure di rilascio nei confronti degli inquilini.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di autotutela e dell’ordinanza sanzionatoria, assorbite le restanti questioni e compensate le spese di lite.
Nota della Redazione
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