Diritto di accesso agli atti sulla messa in sicurezza degli immobili (TAR Campania n. 1975 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. della L. 241/1990, il comproprietario di un immobile oggetto di ordinanza sindacale di messa in sicurezza, i cui lavori di ricostruzione siano stati sospesi a causa dell’inerzia dei comproprietari delle porzioni adiacenti, è titolare di un interesse attuale e concreto alla ostensione del fascicolo relativo alla procedura di risanamento attivata nei confronti di questi ultimi. Tale interesse sussiste anche in relazione a documenti concernenti proprietà esclusive di terzi, quando la loro mancata esecuzione pregiudica la realizzazione dei lavori assentiti al richiedente. Accertato il diritto, il giudice ordina all’amministrazione di esibire la documentazione nel termine perentorio di trenta giorni e nomina, su domanda, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
Con ordinanza sindacale n. 17 del 19/04/2024, il Comune di Caserta ordinava alla ricorrente e ai controinteressati la messa in sicurezza dei locali di rispettiva proprietà esclusiva, siti nel medesimo edificio, per le lesioni riscontrate. La ricorrente ottemperava per la parte di sua proprietà. Con successiva ordinanza n. 6 del 28/01/2025, il Comune reiterava la disposizione nei confronti dei comproprietari delle porzioni adiacenti, non essendo stata loro notificata la precedente ordinanza. Con ordinanza n. 43153 del 24/04/2024, il Comune disponeva la sospensione dei lavori di ricostruzione dell’immobile della ricorrente sino alla completa messa in sicurezza di quello adiacente.
La ricorrente presentava quindi istanza di accesso, prot. n. 37579 dell’08/04/2025, per visionare ed estrarre copia del fascicolo relativo agli interventi dei comproprietari e per conoscere lo stato della procedura. A fronte del silenzio del Comune, proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di esibizione. Il Tribunale, con ordinanza n. 7319 del 6.11.2025, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti qualificati come controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sussistenza dell’interesse del ricorrente all’ostensione di atti relativi a proprietà esclusive di terzi. La risposta è positiva. L’inerzia dei comproprietari nell’eseguire i lavori di risanamento pregiudica direttamente la possibilità della ricorrente di completare gli interventi ad essa assentiti con Permesso di Costruire n. 69/21.
Il percorso argomentativo del Tribunale muove dalla sequenza dei provvedimenti comunali. L’ordinanza n. 17 del 19/04/2024 imponeva a ciascun comproprietario la messa in sicurezza della rispettiva porzione. La successiva ordinanza n. 6 del 28/01/2025 reiterava la disposizione, preso atto della mancata notifica ai comproprietari. L’ordinanza n. 43153 del 24/04/2024 sospendeva i lavori della ricorrente proprio in attesa della completa messa in sicurezza dell’immobile adiacente.
Da questa ricostruzione il Collegio desume che l’interesse della ricorrente non è meramente ipotetico. Essa si trova impossibilitata a completare i lavori assentiti in ragione della condotta omissiva dei vicini. Ne deriva un interesse attuale e concreto a conoscere lo stato dell’iter procedurale relativo ai provvedimenti di messa in sicurezza, anche per le porzioni di esclusiva proprietà dei controinteressati.
I soggetti intimati non hanno proposto alcuna difesa. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, affermandosi il diritto di accesso ai documenti non esibiti dal Comune. Il Collegio ordina all’Ente di consentire visione ed estrazione di copia nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Stante l’espressa domanda formulata in ricorso, il Tribunale nomina altresì Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta o suo delegato, per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione, ponendo il relativo compenso a carico dell’Ente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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