Sospensione del titolo autorizzativo oltre quindici giorni e obbligo di specifica motivazione (TAR Lombardia n. 1847 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991 fissa in quindici giorni la durata massima ordinaria e consente una durata maggiore soltanto quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificatamente motivate. Il provvedimento questorile che disponga la sospensione oltre tale termine in assenza di una specifica motivazione sulle ragioni dell’estensione è illegittimo nella parte in cui eccede i quindici giorni, non potendosi desumere le ragioni giustificative della maggiore durata dalla sola gravità dei fatti contestati.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione dell’autorizzazione per trenta giorni. Unitamente al decreto era impugnato il verbale di ispezione redatto dalla Squadra Amministrativa e Giudiziaria della Questura.
Con il ricorso, corredato di istanza cautelare monocratica e collegiale, la società deduceva violazione dell’art. 100 TULPS, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità. In via cautelare il Presidente della Sezione accoglieva parzialmente l’istanza monocratica, sospendendo l’esecuzione della disposta sospensione per il periodo residuo di quindici giorni a decorrere dal 29 marzo 2026. All’udienza camerale del 15 aprile 2026 il Tribunale dava avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità logica il terzo motivo, con cui la ricorrente censura la durata della sospensione irrogata, pari a trenta giorni e quindi al doppio del termine ordinario previsto dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991. La questione, secondo il Tribunale, è fondata.
La norma richiamata stabilisce che la sospensione del titolo autorizzativo prevista dall’art. 100 TULPS non può avere durata superiore a quindici giorni, salva la facoltà di disporre una sospensione di durata maggiore quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificatamente motivate. Il tenore letterale della disposizione impone, dunque, che l’estensione del termine sia sorretta da una specifica motivazione su tali esigenze.
Il Tribunale esclude che le ragioni giustificative dell’estensione possano essere desunte dalla sola gravità dei fatti individuati nel decreto. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 2586 del 2014; id., n. 249 del 2014; TAR Sardegna, Sez. I, n. 543 del 2024), secondo cui è necessaria una motivazione autonoma e puntuale sulla durata accresciuta.
Nel caso concreto il decreto questorile non recita alcuna apposita motivazione che giustifichi il termine di trenta giorni, con la conseguenza che esso risulta illegittimo nella parte in cui eccede la durata di quindici giorni. Per effetto di tale accoglimento, i restanti motivi di ricorso diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: è ormai decorso il termine di quindici giorni di efficacia, dal 14 marzo al 29 marzo 2026, e la ricorrente non ha ravvisato gli estremi della declaratoria di legittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Il ricorso è pertanto accolto limitatamente al terzo motivo, con annullamento del provvedimento nella parte in cui applica una sospensione eccedente i quindici giorni; per il resto è dichiarato improcedibile. La natura in parte processuale dell’esito e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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